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Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57

Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico (15)

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 1.

.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (Disciplina dell’attività di gioco);


Visto il Sito esternodecreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 8 novembre 2012, n. 189 ;


Vista la sentenza della Corte costituzionale 10 novembre 2011, n. 300;


Considerato quanto segue:


1. Il gioco d’azzardo patologico (16)

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 2.

è una patologia che rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi, e caratterizza i soggetti afflitti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall(1)

Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85, art.1.

Organizzazione mondiale della sanità;


2. A livello regionale il crescente numero di persone che si rivolgono ai servizi per le dipendenze per essere curate nel percorso di recupero per uscire dalla dipendenza dal gioco patologico ha indotto a prevedere specifici interventi nell’ambito della programmazione socio-sanitaria già a partire dalla fine degli anni novanta;


3. La Corte costituzionale con le sentenze 10 novembre 2011, n. 300 e 11 maggio 2017, n. 108, ha riconosciuto alle regioni la possibilità di legiferare in materia di regolamentazione dei giochi leciti, al fine di tutelare categorie di persone socialmente a rischio e per la prevenzione della ludopatia; (17)

Punto prima sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 2., ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 27, art. 1.



3 bis. Tale potestà regionale è confermata dall’intesa sancita dalla Conferenza unificata in data 7 settembre 2017 che ha l’obiettivo di ridurre i punti gioco nel territorio nazionale; (18)

Punto inserito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 2.



4. Con la presente legge la Regione assume un complesso di misure e iniziative per assicurare il rispetto di distanze minime fra i luoghi adibiti al gioco e determinati luoghi socialmente sensibili, nonché per il sostegno ai soggetti affetti da gioco patologico e alle loro famiglie;


5. Si ritiene opportuno prevedere incentivi per la rimozione degli apparecchi per il gioco lecito e per il sostegno ai progetti del terzo settore volti al reinserimento sociale di persone affette da gioco d’azzardo patologico; (16)

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 2.



6. E’ istituito un osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco con finalità di monitoraggio, consulenza e proposta.


Approva la presente legge


Art. 1
- Finalità
1. La Regione, con la presente legge, promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti coinvolti, nell’ambito delle competenze regionali in materia di tutela della salute e di politiche sociali.
Art. 2
1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:
a) gioco d’azzardo patologico: (19)

Parola così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 3.

la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità;
b) spazi per il gioco con vincita in denaro: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera c);
c) apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
d) centri di scommesse: le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’articolo 88 del r.d. 773/1931. (20)

Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 3.

Art. 3
- Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco
1. E’ istituito l’Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco, di seguito denominato Osservatorio, quale organo di consulenza permanente del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
2. L’Osservatorio ha il compito di:
a) osservare, studiare, monitorare il fenomeno della dipendenza da gioco;
b) formulare pareri, proposte di strategie e linee di intervento al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, al fine di elaborare azioni di prevenzione, contrasto e trattamento delle dipendenze patologiche correlate al gioco;
c) formulare proposte per l’organizzazione di un servizio di primo ascolto e di assistenza e consulenza, anche mediante l’adozione di un numero verde e di un sito web d’informazione;
d) promuovere, ai sensi dell’articolo 8, campagne di informazione per la prevenzione e la sensibilizzazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco.
3. L’Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il supporto tecnico, ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:
a) l’assessore regionale alla salute o suo delegato;
b) l’assessore regionale alla formazione o suo delegato;
c) l’assessore regionale al commercio o suo delegato;
d) tre consiglieri regionali;
e) tre rappresentanti dei comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato, designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali di cui alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali);
g) tre esperti in materie attinenti alla dipendenza da gioco, designati dal Consiglio regionale;
h) un rappresentante per ogni azienda unità sanitaria locale (USL) del territorio regionale.
4. La partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio è a titolo gratuito.
5. Il Presidente dell’Osservatorio è nominato dal Consiglio regionale fra i componenti di cui al comma 3, lettera d).
6. Per l’esercizio dei suoi compiti, l’Osservatorio attiva rapporti di collaborazione con le aziende USL, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le autorità di pubblica sicurezza, nonché con i soggetti del terzo settore operanti in ambito regionale.
7. Il funzionamento dell’Osservatorio è definito dal regolamento di cui all’articolo 15.
Art. 4
1. E’ vietata l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da:
a) istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell’infanzia, nonché i nidi d’infanzia di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
b) luoghi di culto;
c) centri socio-ricreativi e sportivi;
d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;
e) istituti di credito e sportelli bancomat;
f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.
2. Ai fini dell’operatività del comma 1, i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;
b ) sono sedi operative e non solo amministrative o legali.
3. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili soggetti alla disciplina del comma 1, tenuto conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
4. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
5. Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto al comma 1:
a) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
b) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
6. È ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del r.d. 773/1931, con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, e, in particolare, dall’Sito esternoarticolo 1, comma 943, della l. 208/2015 .
7. È ammessa la sostituzione degli apparecchi guasti, fatto salvo quanto stabilito al comma 6.
Apparecchi e congegni che distribuiscono tagliandi. Divieto di utilizzo per i minori. (34)

Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2023, n. 28, art. 1.

1. È vietato consentire ai minori di anni diciotto l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento, che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
2. Il regolamento di cui all’articolo 15 definisce le modalità di attuazione del divieto di cui al comma 1.
Art. 5
- Divieto di pubblicità e promozione
1. La pubblicità dei giochi con vincite in denaro è vietata ove recante incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica e negli altri casi previsti dall’Sito esternoarticolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 8 novembre 2012, n. 189 .
1 bis. Nell’ambito dei divieti di cui al comma 1, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri di scommesse. (22)

Comma aggiunto con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 5.

Art. 6
1. In conformità all’Sito esternoarticolo 7, comma 5, del d.l. 158/2012 , convertito dalla Sito esternol. 189/2012 , i gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro (6)

Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85, art. 5.

in cui sono presenti giochi con vincite in denaro sono tenuti ad esporre, all’esterno e all’interno dei locali, materiale informativo finalizzato:
a) a evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco;
b) a segnalare la presenza sul territorio regionale delle strutture pubbliche e del terzo settore dedicate alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d’azzardo patologico; (24)

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 6.

c) a diffondere la conoscenza del numero verde e del sito web di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c).
2. I gestori sono tenuti ad introdurre, con le modalità previste dall’Sito esternoarticolo 7, comma 8, del d.l. 158/2012 , convertito dalla Sito esternol. 189/2012 , idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l’accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei rischi derivanti dalla dipendenza da gioco.
3. Il materiale informativo di cui al comma 1, è predisposto dalle aziende USL in collaborazione con l’Osservatorio.
3 bis. I gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro hanno l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 7 e di assicurare l’iscrizione del personale ivi operante ai corsi medesimi. (25)

Comma aggiunto con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 6.

3 ter. Il personale operante nei centri di scommesse e negli spazi per il gioco con vincita in denaro ha l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento a cui è iscritto. (25)

Comma aggiunto con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 6.

Art. 7
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti la competente commissione consiliare, l’Osservatorio, l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le associazioni di categoria, disciplina i corsi di formazione obbligatori per i gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché per il personale ivi operante, definendone i tempi, i soggetti attuatori, i relativi costi e le modalità di organizzazione, ivi compreso il riconoscimento dei corsi di formazione svolti presso altra regione.
2. I costi dei corsi di formazione sono a carico dei soggetti gestori.
3. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono finalizzati:
a) alla prevenzione e riduzione del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio;
b) all'attivazione della rete di sostegno;
c) alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla eventuale regolamentazione locale.
Art. 8
- Campagne di informazione e sensibilizzazione
1. L’Osservatorio promuove campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco.
2. Le campagne di informazione e sensibilizzazione sono finalizzate in particolare:
a) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché ai rischi relazionali e per la salute;
b) a favorire lo sviluppo di una corretta percezione del rischio da gioco d’azzardo patologico; (27)

Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 8.

c) ad informare sull’esistenza di servizi di assistenza svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore di cui all’articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;
d) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on-line;
e) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo “No Slot” di cui all’articolo 12.
Art. 8 bis
1. La Regione, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione nelle scuole presenti su tutto il territorio regionale circa i rischi e i danni derivanti dalla dipendenza da gioco.
Art. 9
- Sostegno al terzo settore
1. La Regione sostiene l'attività dei soggetti del terzo settore che si occupano delle problematiche correlate al gioco.
2. La Regione concede, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 15, contributi per il finanziamento di progetti promossi dai soggetti del terzo settore aventi l’obiettivo di sostenere e favorire il reinserimento sociale di persone con problematiche e patologie legate al gioco e le rispettive famiglie.
Art. 10
- Incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco lecito(10)

Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 6.

Abrogato.
Art. 11
1. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di 0,30 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui vi sia offerta di apparecchi cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.
2. La maggiorazione non si applica agli esercizi pubblici e commerciali già assoggettati a maggiorazione IRAP ai sensi dell'articolo 1 e dell'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013).
3. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,50 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che rimuovono dai locali tutti gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931. La riduzione di aliquota è applicata per il periodo d’imposta in cui è avvenuta la rimozione e per i due periodi d’imposta successivi. I soggetti beneficiari della riduzione di aliquota comunicano alla Regione entro trenta giorni l’avvenuta rimozione.
4. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), per gli esercizi pubblici e commerciali individuati dall'allegato A della l.r. 77/2012 la riduzione di aliquota di cui al comma 3 si applica alla maggiorazione di aliquota prevista dall’articolo 1 della l.r. 77/2012 .
Art. 12
- Logo identificativo “No Slot”
1. Gli esercizi e i circoli che non istallano apparecchi per il gioco lecito possono richiedere alla Giunta regionale il rilascio in uso del logo identificativo “No Slot”.
2. Il regolamento di cui all’articolo 15, disciplina le modalità di approvazione del logo identificativo “No Slot”, nonché le modalità per il rilascio in uso del logo e per la revoca dell’uso del logo.
Art. 13
- Controllo
1. Le funzioni di vigilanza sull’osservanza dei divieti e degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 (29)

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 10.

sono esercitate dai comuni nei quali sono ubicati i centri di scommesse e gli spazi per il gioco con vincita in denaro. (8)

Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85, art. 7.

Art. 14
- Sanzioni
1. Coloro che non osservano i divieti di cui all’articolo 4 (30)

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 11.

, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000, nonché alla chiusura dell'attività, (9)

Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85, art. 8.

ovvero alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli.
1.1 L’inosservanza (39)

Vedi avviso di rettifica Burt n. 48 del 13.09.2023.

del divieto di cui all’articolo 4 bis, comma 1, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00. (35)

Comma inserito conl.r. 19 luglio 2023, n. 28, art. 2.

1 bis. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 6, commi 3 bis e 3 ter, nei tempi e con le modalità definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comporta, rispettivamente a carico dei gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e del personale ivi operante, la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00 per ogni inosservanza. La sanzione amministrativa pecuniaria è accompagnata da diffida comunale nei confronti del gestore e del personale interessato a partecipare alla prima offerta formativa disponibile successiva all'accertamento della violazione. (31)

Comma inserito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 11.

1 ter. L'inosservanza della diffida di cui al comma 1 bis comporta la chiusura temporanea dell’attività o l'apposizione di sigilli agli apparecchi per il gioco lecito fino all'assolvimento dell'obbligo formativo. (31)

Comma inserito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 11.

2. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1, 1.1 (36)

Parole inserite con l.r. 19 luglio 2023, n. 28, art. 2.

e 1 bis (32)

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 11.

, sono incamerati dai comuni per il 70 per cento. Il rimanente 30 per cento è versato alla Regione.(12)

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 8.

3. Coloro che violano le disposizioni degli articoli 5 e 6, commi 1 e 2 (32)

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 11.

sono soggetti al regime sanzionatorio previsto dall’Sito esternoarticolo 7, comma 6, del d.l. 158/2012 , convertito dalla Sito esternol. 189/2012 .
Art. 15
1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono definiti in particolare:
a) il funzionamento dell’Osservatorio;
b) le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 9, ivi inclusi i limiti di importo dei contributi stessi; (13)

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 9.

c) le modalità di approvazione del logo identificativo “No Slot” nonché le modalità per il rilascio in uso del logo e per la revoca dell’uso dello stesso.
c bis) ferma restando la sanzione di cui all’articolo 14, comma 1.1, le modalità di attuazione del divieto di cui all’articolo 4 bis, comma 1. (37)

Lettera inserita con l.r. 19 luglio 2023, n. 28, art. 3.

2. La Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare, ai fini dell’espressione del parere di cui all’articolo 42 dello Statuto, la proposta di regolamento di attuazione di cui al presente articolo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15 bis
1. Il divieto di cui all’articolo 4 bis, comma 1, e la sanzione di cui all’articolo 14, comma 1.1, si applicano a decorrere dall’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del divieto stesso.
Art. 16
Abrogato.
Art. 17
- Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte a decorrere dall’esercizio 2014, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art.1.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art. 2.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art. 8.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 8.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 2.

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Punto prima sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 2. , ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 27 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 4.

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Rubrica così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 11.

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Vedi avviso di rettifica Burt n. 48 del 13.09.2023.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.