Menù di navigazione

Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57

Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico (15)

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 1.

.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Apparecchi e congegni che distribuiscono tagliandi. Divieto di utilizzo per i minori. (34)

Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2023, n. 28, art. 1.

1. È vietato consentire ai minori di anni diciotto l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento, che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
2. Il regolamento di cui all’articolo 15 definisce le modalità di attuazione del divieto di cui al comma 1.
Art. 5
- Divieto di pubblicità e promozione
1. La pubblicità dei giochi con vincite in denaro è vietata ove recante incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica e negli altri casi previsti dall’Sito esternoarticolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 8 novembre 2012, n. 189 .
1 bis. Nell’ambito dei divieti di cui al comma 1, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri di scommesse. (22)

Comma aggiunto con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 5.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto prima sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 2. , ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 27 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi avviso di rettifica Burt n. 48 del 13.09.2023.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.