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Legge regionale 14 ottobre 2013, n. 54

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 21/2010 , alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 14 ottobre 2013

CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)
Art. 1
1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 41 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), sono inserite le parole: “
salvo motivata proroga da parte della Giunta regionale. La proroga può essere concessa, su richiesta specificamente motivata dei soggetti beneficiari, per un periodo massimo di dodici mesi.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.