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Legge regionale 19 settembre 2013, n. 51

Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 25 settembre 2013

Art. 1
1. La Regione Toscana, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente, promuove specifiche azioni di tutela dai pericoli derivanti dall’amianto, anche ai sensi della legge 27 agosto 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) e del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto).

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 47. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 96.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 97.

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Parole così sostituite con l.r. 5 ottobre 2017, n. 55, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 ottobre 2017, n. 55, art. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.