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Legge regionale 19 settembre 2013, n. 51

Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 25 settembre 2013

Art. 10
- Clausola valutativa
1. Entro il 31 marzo 2016, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione documentata concernente l’attuazione della legge, con particolare riferimento a:
a) le iniziative di prevenzione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica assunte in attuazione del piano regionale per la tutela dall’amianto, di cui all’articolo 2, comma 3;
b) le risultanze delle attività di controllo delle condizioni di salubrità ambientale e dei luoghi di lavoro rispetto alla presenza di materiali contenenti amianto, di cui all’articolo 5;
c) il quadro di sintesi dei risultati dell’attività di sorveglianza epidemiologica svolta dall’ISPO;
d) la concessione degli incentivi per la sostituzione delle coperture degli edifici contenenti amianto, di cui all’articolo 7, e di eventuali altri contributi per la rimozione dei materiali contenenti amianto, di cui all’articolo 2, comma 4.
2. La relazione di cui al comma 1, contiene inoltre la descrizione di eventuali situazioni di rilevante criticità dovute al permanere di siti e di zone contenenti amianto non ancora smaltito.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 47. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 96.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 97.

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Parole così sostituite con l.r. 5 ottobre 2017, n. 55, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 ottobre 2017, n. 55, art. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.