Menù di navigazione

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

CAPO III
- Sanità e coesione sociale
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)
Art. 58
- Abrogazione dell’articolo 17 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 17 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è abrogato.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)
Art. 59
- Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 38/2004
1. L’articolo 41 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è sostituito dal seguente:
"
Art. 41 - Avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente
1. L’avvio di un’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato al
rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 6 e 22
Sito esternodel d.lgs. 176/2011
.
2. La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio. L’autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all’articolo 42, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4, commi 1 e 3, e dall’
articolo 7, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
(Norme in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
3. La competente azienda USL espleta le funzioni di vigilanza e controllo ufficiale previste dall’articolo 46 della presente legge.
4. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto a comunicare al SUAP del comune competente la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell’attività, nonché ogni variazione significativa dell’attività.
".
Art. 60
- Inserimento dell’articolo 48 bis nella l.r. 38/2004
1. Dopo l’articolo 48 della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
Art. 48 bis - Ulteriore norma transitoria
1. La Giunta regionale, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, approva le modalità di rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 41, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 49, comma 1, lettera f bis).
2. Gli esercenti di attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente già registrati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), e quelli che hanno presentato una dichiarazione di inizio attività (DIA) o una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’avvio delle attività medesime, sono tenuti a richiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 41 nel termine di tre mesi dalla data di approvazione delle modalità di rilascio dell’autorizzazione ai sensi del comma 1.
3. Nelle more del rilascio dell’autorizzazione gli esercenti di attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente continuano a svolgere la loro attività.
”.
Art. 61
"
f bis) le modalità di rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 41;
".
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)
Art. 62
1. Il comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:
"
1. Il direttore generale è nominato con le modalità previste dall’articolo 3 bis, comma 3, del decreto delegato tra i soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti, che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
".
2. Il comma 7 dell’articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
"
7. Al direttore generale si applicano le disposizioni previste dall’
articolo 4 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61
(Istituzione dell’anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della
l.r. 49/1983
, abrogazione parziale
della l.r. 68/1983
, modifiche alla
l.r. 38/2000
, alla
l.r. 74/2004
e alla
l.r. 5/2008
).
".
Art. 63
- Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 38 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
"
Art. 38 - Cause di incompatibilità e di inconferibilità del direttore generale
1. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico di direttore generale sono indicate nel decreto delegato e nel
Sito esternodecreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50,
Sito esternodella legge 6 novembre 2012, n. 190
).
2. Il Presidente della Giunta regionale accerta la sussistenza delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità del direttore generale al momento della nomina.
3. Il rilievo di eventuali incompatibilità è contestato, in qualunque momento, dal Presidente della Giunta regionale al direttore generale il quale, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al Presidente della Giunta regionale. Decorso tale termine senza che le cause siano state rimosse, il direttore generale è dichiarato decaduto.
".
Art. 64
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 41 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
"
2 bis. Qualora entro quarantacinque giorni dalla cessazione del mandato il direttore generale non provveda alla ricostituzione del collegio, il Presidente della Giunta regionale nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine, vi provvede il Ministero dell’economia e delle finanze nominando propri funzionari. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all’atto di nomina del nuovo collegio.
".
2. Il comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
"
3. Entro dieci giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della cessazione di uno
o più componenti a seguito di dimissioni, vacanza o qualunque altra causa, il direttore generale provvede a chiedere una nuova designazione all'amministrazione competente ed alla ricostituzione del collegio nel termine di trenta giorni dalla data di designazione. In caso di mancanza di più di
due componenti deve procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione dell’intero collegio entro il termine di trenta giorni il Presidente della Giunta regionale provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministero del tesoro in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario.
".
Art. 65
1. L’art. 59 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
"
Art. 59 bis - Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per la
dirigenza del ruolo sanitario.
1. L’incarico di direzione di struttura complessa è conferito ai dirigenti del ruolo sanitario in possesso dei requisiti di cui al
Sito esternod.p.r. 484/1997
dal direttore generale dell’azienda sanitaria o di altro ente del servizio sanitario regionale, previo avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’azienda o ente.
2. Nell’avviso di cui al comma 1, sono esplicitate le specificità proprie del posto da ricoprire, evidenziando la tipologia di attività svolta nella struttura e le conseguenti caratteristiche richieste al direttore della struttura medesima.
3. La commissione di cui all’articolo 15, comma 7 bis, lettera a), del decreto delegato seleziona i candidati sulla base della valutazione del curriculum professionale e degli esiti di un colloquio, facendo riferimento ai criteri di valutazione previsti dall’
Sito esternoarticolo 8 del d.p.r. 484/1997
.
4. Il punteggio massimo attribuibile dalla commissione al curriculum professionale e al colloquio è indicato nell’avviso di cui al comma 1.
5. Il direttore generale individua il candidato cui conferire l’incarico nell’ambito di una terna di candidati idonei predisposta dalla commissione sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Qualora il direttore generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.
6. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si applica la normativa statale vigente.
".
Art. 66
1. Il comma 6 dell’articolo 89 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
6. I membri del Consiglio sanitario regionale sono nominati dal Consiglio regionale; a tal fine, le designazioni dei componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g bis), sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di scadenza del Consiglio regionale.
Art. 67
1. Al comma 3 dell’articolo 103 della l.r. 40/2005 dopo le parole: "
le cause di incompatibilità
" sono aggiunte le seguenti: "
, le cause di inconferibilità
".
Art. 68
- Sostituzione dell'articolo 108 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 108 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
"
Art. 108 - Patrimonio, contabilità e contratti
1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, la gestione del patrimonio,
l'ordinamento contabile e l'attività contrattuale degli ESTAV sono disciplinati dal titolo VIII.
2. Il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale
sono adottati sulla base del programma pluriennale e del programma annuale di attività che esplicitano i contenuti funzionali dei servizi svolti e le loro prospettive di sviluppo nei periodi considerati. Nell'elaborazione dei programmi di attività gli ESTAV si conformano agli indirizzi eventualmente impartiti dalla Giunta regionale.
3. Il direttore generale dell'ESTAV adotta il bilancio pluriennale ed il bilancio economico preventivo annuale, corredati dei programmi di cui al comma 2, entro il 15 novembre di ogni anno e li trasmette, con allegata relazione del collegio sindacale, entro il 30 novembre alla Giunta regionale. La Giunta regionale approva i bilanci entro il 31 dicembre.
4. Il direttore generale dell'ESTAV adotta il bilancio di esercizio entro il 15 aprile di
ogni anno e lo trasmette, entro il 30 aprile, alla Giunta regionale, che lo approva entro il 31 maggio. Al bilancio di esercizio è allegata una relazione consuntiva sull'attività svolta, nonché la relazione del collegio sindacale.
5. I bilanci sono pubblicati integralmente sul sito internet della Regione entro sessanta giorni dalla data della loro approvazione.
6. La Giunta regionale, in sede di approvazione degli atti di bilancio, qualora riscontri carenze documentali oppure ritenga necessaria la correzione, integrazione o modifica dei dati contenuti, assegna al direttore generale dell'azienda un termine non superiore a quindici giorni per effettuare le integrazioni o modifiche richieste, nonché l'eventuale riadozione del bilancio.
".
Art. 69
1. Il comma 1 dell’articolo 120 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
"
1. Il bilancio pluriennale è adottato sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale in conformità ai principi stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
".
Art. 70
1. Il comma 3 dell’articolo 122 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
"
3. La struttura del bilancio di esercizio e dei documenti a suo corredo si conforma agli schemi previsti dalla normativa statale vigente. La Giunta regionale può integrare tali schemi, impartendo ulteriori e più dettagliate indicazioni.
".
Art. 71
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)
Art. 72
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2006 n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), è sostituita dalla seguente:
"
f) contributi a compensazione di quanto corrisposto a titolo di imposta municipale propria (IMU) sulla prima casa;
".
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la prevenzione Oncologica "ISPO". Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la prevenzione Oncologica "CSPO")
Art. 73
Abrogato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.