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Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma 4, della Costituzione ;


Visto l’articolo 3, comma 4, l’articolo 4, comma 1, lettere e), f), m) e z), gli articoli 58, 59, 62 e 72 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);


Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana”);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza);


Vista la legge regionale 28 luglio 2011, n. 34 (Parlamento regionale degli studenti della Toscana);


Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 “Disciplina degli accordi di programma”);


Vista la legge regionale 10 dicembre 2012, n. 72 (Proroga del termine di abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”);


Vista la risoluzione Consiglio regionale 19 dicembre 2012, n. 168 (In merito agli orientamenti per la revisione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico); (25)

Visto inserito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 17.



Considerato quanto segue:


1. La partecipazione alla elaborazione ed alla formazione delle politiche regionali e locali costituisce un aspetto qualificante dell’ordinamento toscano e configura un diritto dei cittadini, che lo Statuto regionale impone in tutte le fasi di definizione, di attuazione e di valutazione delle decisioni;


2. La Regione ha perseguito e favorito l’esercizio di tale diritto con l’approvazione, nel 2007, della l.r. 69/2007 , una legge fortemente innovativa nel panorama nazionale, approvata a seguito di un ampio processo partecipativo e deliberativo e caratterizzata dal fatto di contenere già al proprio interno una disposizione recante il termine della propria vigenza al 31 dicembre 2012, al fine di imporre un momento di valutazione in merito al proseguimento o meno, ed in quali forme, dell’esperienza fino ad allora maturata;


3. La valutazione sugli esiti della l.r. 69/2007 , effettuata al termine di un’indagine conoscitiva svolta dalla Prima commissione consiliare, di concerto con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, anche su richiesta della Portavoce dell’opposizione, ha evidenziato differenti valutazioni sugli effetti prodotti dalla medesima legge, ma ha riconfermato, tuttavia, l’opportunità e la validità di uno strumento legislativo in tema di partecipazione, pur con l’introduzione di alcune importanti modifiche ed innovazioni che permettano di superare le criticità emerse;


4. In particolare, al termine del processo di valutazione, si è ritenuto di considerare i principi e le finalità enunciati nella citata l.r. 69/2007 tuttora pienamente validi, raccomandandone quindi la riconferma anche nell’impianto della nuova legge;


5. Tra le finalità generali enunciate dalla l.r. 69/2007 vanno riconfermate, in particolare, quella di promuovere forme e strumenti di partecipazione democratica per garantire e rendere effettivo il diritto di partecipazione alla elaborazione ed alla formazione delle politiche regionali e locali; quella di un rafforzamento della qualità della democrazia e dei suoi processi decisionali, attraverso la valorizzazione di modelli innovativi di democrazia partecipativa e di democrazia deliberativa; quella della diffusione e della concreta realizzazione e sperimentazione di nuove pratiche ed esperienze di coinvolgimento dei cittadini nella costruzione delle scelte pubbliche e delle decisioni collettive;


6. A seguito della citata indagine conoscitiva, ed al fine di dare piena attuazione agli intendimenti emersi, il Consiglio regionale ha orientato la formulazione della presente legge indicandone, nella sopracitata risoluzione 168/2012, gli elementi di base ed i punti fondamentali quali, ad esempio, il superamento del carattere monocratico dell’organo di garanzia ed il necessario raccordo dello stesso con la figura di garanzia prevista dalla legge regionale in materia di governo del territorio;


7. La risoluzione consiliare in parola raccomanda anche il potenziamento del Dibattito Pubblico, con particolare riferimento alla rimodulazione delle fasi del relativo procedimento al fine di superare i margini assai ristretti stabiliti dalla precedente disciplina e responsabili, in parte, della sostanziale disapplicazione di tale istituto;


8. Si ritiene, conseguentemente, confermando le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento del Dibattito Pubblico così come già definite nel testo della l.r. 69/2007 , che a sua volta sostanzialmente si ispiravano al modello presente nella legislazione francese, di prevedere che:


a) per tutte le opere pubbliche di competenza regionale che superano la soglia di euro cinquanta milioni, il Dibattito Pubblico sia reso obbligatorio;


b) salvi i casi regolati dalla normativa in materia di governo del territorio, il Dibattito Pubblico sia obbligatorio per tutti i piani regionali di previsione localizzativa relativi ad opere pubbliche nazionali;


c) per tutte le opere private che superano la suddetta soglia finanziaria, il dibattito pubblico sia attivato previa valutazione dell’Autorità regionale e dopo aver acquisito la disponibilità del soggetto privato a concorrere finanziariamente alla realizzazione del dibattito stesso;


d) per tutte le opere, pubbliche e private, superiori alla soglia di dieci milioni di euro, l’Autorità, di propria iniziativa o su richiesta di altri soggetti, possa valutare l’opportunità di attivare il Dibattito Pubblico, acquisendo, in caso di opere private, la collaborazione dei soggetti promotori;


e) per le opere pubbliche statali, sulle quali la Regione è chiamata ad esprimersi, l’Autorità possa promuovere forme di Dibattito Pubblico, nei limiti compatibili con il rispetto delle procedure della legge statale.


9. Si ritiene di dar seguito alle indicazioni contenute nella suddetta risoluzione proponendo un insieme di modifiche alle procedure di presentazione, valutazione e ammissione delle richieste di sostegno ad un processo partecipativo locale, che nel complesso mirano a semplificare tali procedure, ad agevolare il ruolo degli enti locali e di tutti i possibili soggetti promotori e, soprattutto, a rafforzare i meccanismi che possano assicurare un più stringente rapporto tra la fase della partecipazione e la fase decisionale propria delle istituzioni rappresentative;


9 bis. La piattaforma informatica per la partecipazione di cui all’articolo 22 ha lo scopo di favorire lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione, ridurre i costi della predisposizione di piattaforme web specifiche per ogni processo ed evitare che la memoria di ogni percorso partecipativo possa perdersi a seguito di una chiusura di tali piattaforme; (22)

Punto inserito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 11.



10. La stessa l.r. 69/2007 prevedeva il termine per la sua abrogazione al 31 dicembre 2012, successivamente prorogato al 31 marzo 2013: non si provvede dunque alla abrogazione di tale legge. Restano ovviamente salve le modifiche che la l.r. 69/2007 aveva apportato ad altre leggi regionali;


Approva la presente legge


CAPO I
- Principi della legge e Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione
SEZIONE I
- Principi
Art. 1
- Diritto di partecipazione e obiettivi della legge
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto, riconosce il diritto dei cittadini alla partecipazione attiva all’elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali, nelle forme disciplinate dalla presente legge.
2. La Regione con la presente legge persegue gli obiettivi di:
a) contribuire a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrando la loro azione con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;
b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
c) rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
d) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società;
e) valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
f) contribuire alla parità di genere;
g) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
h) valorizzare le migliori esperienze di partecipazione, promuovendone la conoscenza e la diffusione.
Art. 2
- Titolari del diritto di partecipazione
1. Possono intervenire nei processi partecipativi:
a) i cittadini residenti e gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi;
b) le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso o all’oggetto del processo partecipativo e che il responsabile del dibattito di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo.
SEZIONE II
- Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione
Art. 3
- Istituzione e requisiti dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione
1. È istituita l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, di seguito denominata Autorità.
2. L’Autorità è un organo indipendente e dura in carica cinque anni. E’ composta da tre membri, nominati (27)

Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

dal Consiglio regionale (1)

Parole così sostituite con l.r.19 febbraio 2014, n. 9, art. 1.

, scelti tra persone di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, anche di cittadinanza non italiana.
4. L’Autorità adotta un regolamento interno che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute, le quali possono essere effettuate anche tramite videoconferenza. Il regolamento disciplina altresì il funzionamento e l'organizzazione dei lavori, nonché la comunicazione di questi ultimi al Garante regionale della comunicazione di cui all'articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ed agli altri soggetti interessati.(2)

Comma così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9, art. 1.

5. Nei processi partecipativi inerenti a questioni di governo del territorio, il Garante regionale della comunicazione di cui all’articolo 19 della l.r. 1/2005 ha diritto di partecipare alle sedute dell'Autorità ed esprime parere sugli atti adottati da quest'ultima ai sensi degli articoli 11 e 18. (2)

Comma così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9, art. 1.

Art. 4
- Procedure di nomina dell’Autorità
1. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, alla nomina dell’Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione. In particolare, ai singoli componenti si applicano i requisiti di ineleggibilità, incompatibilità e conflitti di interesse nonché le limitazioni per l’esercizio degli incarichi stabiliti dalla predetta legge.
2. La commissione consiliare competente, verificati i requisiti, effettua l’audizione dei candidati in possesso dei requisiti necessari e propone con voto unanime al Consiglio la nomina dei tre (4)

Parola così sostituita con l.r.19 febbraio 2014, n. 9, art. 2.

candidati ritenuti più idonei a ricoprire l’incarico, nel rispetto della parità di genere.
3. In caso di mancanza di unanimità, la Commissione trasmette l’elenco dei candidati idonei all’Ufficio di Presidenza del Consiglio il quale, entro trenta giorni, propone al Consiglio una rosa composta da almeno cinque candidati di cui almeno due dello stesso genere. Sono eletti, nel rispetto della parità di genere, i tre candidati più votati. (5)

Periodo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9, art. 2.

Art. 5
- Compiti dell’Autorità
1. L'Autorità in particolare:
a) attiva d’ufficio il Dibattito Pubblico nei casi di cui all’articolo 8, commi 1 e 2;
b) valuta e attiva, eventualmente, le procedure di Dibattito Pubblico sulle opere ed i progetti di cui all’articolo 8, commi 3 e 5;
c) valuta e ammette al sostegno regionale i progetti partecipativi di cui al capo III;
d) elabora orientamenti per la gestione dei processi partecipativi di cui al capo III;
e) definisce i criteri e le tipologie dell'attuazione delle forme di sostegno di cui all'articolo 14, comma 5;
f) valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi;
g) approva il rapporto annuale sulla propria attività e lo trasmette al Consiglio regionale; il rapporto deve contenere e motivare gli orientamenti e i criteri seguiti dall’Autorità nello svolgimento dei propri compiti nonché gli effetti rilevati;
h) assicura, anche in via telematica, la diffusione della documentazione e della conoscenza sui progetti presentati e sulle esperienze svolte.
2. L’Autorità delibera i finanziamenti relativi ai dibattiti pubblici ed ai processi partecipativi locali, in modo tale da garantire che a questi ultimi sia attribuita una quota non inferiore al 60 per cento della disponibilità annua complessiva, determinata ai sensi dell’articolo 31.
3. L'Autorità trasmette i propri atti al Consiglio regionale ed ai consigli degli enti locali interessati.
Art. 6
- Sede, strutture e indennità dell’Autorità(6)

Articolo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9, art. 3.

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale assicurano, previa intesa, la sede e la dotazione di risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità.
2. I componenti dell'Autorità ricevono un gettone di presenza di euro 30,00 lordi per ogni seduta collegiale. Il gettone viene erogato anche per le sedute che si svolgono in videoconferenza.
3. Ai componenti dell’Autorità spetta il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’attività prevista dalla legge. Per gli spostamenti necessari per raggiungere, dalla propria residenza o domicilio, la sede dell’Autorità, ai componenti della stessa spetta, oltre al rimborso delle spese di vitto e alloggio nella misura prevista per i dirigenti regionali, un rimborso spese di trasporto che, in analogia a quanto previsto per i consiglieri regionali dall’articolo 6 bis, comma 4, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è determinato moltiplicando per euro 0,40 a chilometro il doppio della distanza tra il luogo di residenza o domicilio e la sede dell’Autorità. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, è calcolata sulla base del percorso stradale più breve. Il rimborso è corrisposto per un massimo di venti sedute annue. A tali fini l’Autorità definisce, all'inizio di ogni esercizio, finanziario l’ammontare delle spese che prevede di effettuare nel corso dell'esercizio medesimo. Il rendiconto delle spese effettuate è presentato in allegato al rapporto annuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g). (7)

Comma così sostituito con l.r.6 maggio 2014, n. 23, art. 1.

CAPO II
- Dibattito Pubblico regionale
Art. 7
- Definizione di Dibattito Pubblico regionale
1. Il Dibattito Pubblico regionale, di seguito Dibattito Pubblico, è un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica.
2. Il Dibattito Pubblico si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, o di un’opera o di un intervento, quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi successive ma comunque non oltre l’avvio della progettazione definitiva.
Art. 8
- Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito Pubblico
1. Sono oggetto di Dibattito Pubblico:
a) le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000;
b) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23, le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione ad opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000.
2. Per le opere di iniziativa privata che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000, l’Autorità coinvolge il soggetto promotore affinché collabori alla realizzazione del Dibattito Pubblico e vi contribuisca attivamente con un adeguato concorso di risorse finanziarie. In tal caso non si applica il comma 7. L’entità del contributo viene definita d’intesa con l’Autorità, in relazione ai costi complessivi dell’investimento previsto.
3. Per le opere di cui ai commi 1 e 2 che comportano investimenti complessivi fra euro 10.000.000 e 50.000.000 che presentano rilevanti profili di interesse regionale, l’Autorità può comunque disporre un Dibattito Pubblico, sia di propria iniziativa, sia su richiesta motivata da parte dei seguenti soggetti:
a) Giunta regionale;
b) Consiglio regionale;
c) enti locali, anche in forma associata, territorialmente interessati alla realizzazione delle opere;
d) soggetti che contribuiscono a diverso titolo alla realizzazione delle opere;
e) almeno lo 0,1 per cento dei residenti che hanno compiuto sedici anni anche organizzati in associazioni e comitati; a tal fine si considera l’intera popolazione regionale, come definita dall’ultimo censimento.
4. Non si effettua il Dibattito Pubblico:
a) per gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, Sito esternodella legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e finalizzati unicamente all'incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità;
b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
b bis) per le opere nazionali di cui al comma 5, quando il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico) prevede lo svolgimento del dibattito pubblico ivi disciplinato.(26)

Lettera aggiunta con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 18.

5. Il Dibattito Pubblico si svolge sulle seguenti tipologie di opere nazionali per le quali la Regione è chiamata ad esprimersi:
a) infrastrutture stradali e ferroviarie;
b) elettrodotti;
c) impianti per il trasporto o lo stoccaggio di combustibili;
d) porti e aeroporti;
e) bacini idroelettrici e dighe;
f) reti di radiocomunicazione.
6. Per le opere di cui al comma 5:
a) il Dibattito Pubblico si svolge con tempi e modalità compatibili con il procedimento regolato dalla legge statale, anche in deroga agli articoli da 9 a 12;
b) l’Autorità si adopera affinché i soggetti promotori assicurino la piena collaborazione nella realizzazione del Dibattito Pubblico e vi contribuiscano anche sul piano finanziario;
c) l’Autorità, qualora non ravvisi la possibilità di svolgere il Dibattito Pubblico, può comunque disporre un processo partecipativo ai sensi del capo III con tempi e modalità compatibili con il procedimento in oggetto.
7. Nei casi in cui sia disposto il Dibattito Pubblico e l’opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale o provinciale ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), lo svolgimento del Dibattito Pubblico è condizione per l’avvio della procedura di valutazione nei casi di cui all’articolo 42, comma 2, lettera b), della stessa l.r. 10/2010. (23)

Parole aggiunte con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 12.

8. Per i casi di opere pubbliche per le quali sono previste intese tra regioni:
a) si applica il comma 6;
b) non si applica il comma 7.
Art. 9
- Coordinamento tra Dibattito Pubblico e valutazione di impatto ambientale
1. Per le opere di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, (24)

Parole inserite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 13.

il Dibattito Pubblico si svolge prima dell’inizio della procedura di valutazione di VIA nell’ambito della quale si tiene conto di quanto già emerso dallo stesso Dibattito Pubblico.
2. Per fase anteriore all’inizio della procedura di VIA si intendono le fasi antecedenti all’avvio:
a) della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 48 della l.r. 10/2010 ;
b) della valutazione di impatto di cui all’articolo 52 della l.r. 10/2010 .
3. Per le opere di cui all’articolo 8, comma 4, sulle quali non è disposto il Dibattito Pubblico, l’Autorità può comunque attivare, successivamente alle fasi di cui al comma 2, processi partecipativi ai sensi dell’articolo 42 della l.r. 10/2010 .
Art. 10
- Procedura di attivazione del Dibattito Pubblico
1. Nei casi di cui all’articolo 8, commi 1 e 2:
a) i soggetti promotori delle opere rendono disponibile all’Autorità, anche solo in forma elettronica, una relazione sull’opera prima dell’avvio delle procedure di cui agli articoli 48 e 52 della l.r. 10/2010 ;
b) l’Autorità entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relazione può chiedere elementi integrativi, assegnando un termine per la loro trasmissione;
c) entro trenta giorni dall’invio della relazione o dall’acquisizione degli elementi integrativi, l’Autorità delibera ai sensi dell’articolo 11.
2. Nei casi di cui all'articolo 8, comma 3, l’Autorità, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, delibera ai sensi dell’articolo 11.
3. L’Autorità promuove e coordina il Dibattito Pubblico sulla base della documentazione acquisita, quando la valuti sufficiente a chiarire i termini della discussione pubblica.
4. L’Autorità si adopera, in ogni caso, affinché i soggetti promotori delle opere assicurino la piena collaborazione alla realizzazione del Dibattito Pubblico e vi contribuiscano anche sul piano finanziario.
5. Qualora i soggetti promotori delle opere non offrano la loro disponibilità a collaborare, l’Autorità può procedere comunque all’attivazione del Dibattito Pubblico.
Art. 11
- Indizione, modalità di svolgimento ed effetti del Dibattito Pubblico
1. L’Autorità indice il Dibattito Pubblico con atto motivato nel quale:
a) stabilisce le modalità e gli strumenti del dibattito stesso, in modo da assicurare la massima informazione alla popolazione interessata, promuovere la partecipazione e garantire l'imparzialità della conduzione, la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l’eguaglianza, anche di genere, nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;
b) stabilisce le fasi del dibattito e la relativa durata, che non può superare i novanta giorni dal termine dell’istruzione tecnica, salvo una sola proroga, motivata da elementi oggettivi, per non oltre trenta giorni;
c) nomina il responsabile del Dibattito Pubblico individuandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, secondo procedure ad evidenza pubblica che consentano di scegliere i migliori curricula attinenti all’attività affidata, definendone gli specifici compiti; resta ferma la possibilità che sia la stessa Autorità ad assumere tale responsabilità;
d) definisce il termine, non superiore a novanta giorni, per il completamento dell’istruzione tecnica del dibattito.
2. L’atto di cui al comma 1 sospende l'adozione o l'attuazione degli atti di competenza regionale connessi all'intervento oggetto del Dibattito Pubblico. La sospensione è limitata agli atti la cui adozione o attuazione può anticipare o pregiudicare l'esito del Dibattito Pubblico.
3. In caso di dubbio l’Autorità indica, anche d’ufficio, gli atti amministrativi sospesi ai sensi del comma 2.
4. La sospensione di cui ai commi 2 e 3, non riguarda gli atti la cui mancata adozione può pregiudicare finanziamenti statali o comunitari.
5. L'atto con cui si dispone l’apertura del Dibattito Pubblico è trasmesso alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale, è pubblicato sui rispettivi siti istituzionali e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT); resta ferma la possibilità per l’Autorità di disporre ulteriori forme di pubblicità.
Art. 12
- Conclusione del Dibattito Pubblico
1. Al termine del Dibattito Pubblico l’Autorità riceve il rapporto finale formulato dal responsabile del Dibattito Pubblico; tale rapporto riferisce i contenuti e i risultati del Dibattito Pubblico, evidenziando tutti gli argomenti sostenuti e le proposte conclusive cui ha dato luogo.
2. L’Autorità trasmette il rapporto al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, che ne dispongono la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La Giunta regionale ne cura la pubblicazione sul BURT. Resta ferma la possibilità per l’Autorità di disporre ulteriori forme di pubblicità.
3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione ai sensi del comma 2, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell’opera sottoposta a Dibattito Pubblico dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito:
a) rinunciare all’opera, al progetto o all’intervento o presentarne formulazioni alternative;
b) proporre le modifiche che intende realizzare;
c) confermare il progetto sul quale si è svolto il Dibattito Pubblico.
4. L’Autorità assicura adeguata pubblicità alle dichiarazioni del comma 3 che sono trasmesse alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La Giunta regionale ne cura la pubblicazione sul BURT. Le dichiarazioni sono portate a conoscenza anche dei consigli elettivi interessati. Resta ferma la possibilità per l’Autorità di disporre ulteriori forme di pubblicità.
5. La pubblicazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 fa venire meno la sospensione degli atti di cui all’articolo 11, commi 2 e 3.
CAPO III
- Sostegno regionale ai processi partecipativi locali
SEZIONE I
- Soggetti abilitati a presentare richiesta di sostegno ad un processo partecipativo locale e requisiti di ammissione
Art. 13
- Soggetti e tipologie di sostegno
1. Possono presentare domanda di sostegno a propri progetti partecipativi, diversi dal Dibattito Pubblico:
a) i residenti in ambiti territoriali di una o più province, comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo, corredando la richiesta con:
1) un numero di firme pari al 5 per cento della popolazione residente, per gli ambiti fino a 1.000 abitanti;
2) un numero di firme pari a 50 più il 3 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 1.000 abitanti per gli ambiti compresi tra 1.001 e 5.000 abitanti;
3) un numero di firme pari a 170 più il 2 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 5.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 5.001 e 15.000 abitanti;
4) un numero di firme pari a 370 più l’1 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 15.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 15.001 e 30.000 abitanti;
5) un numero di firme pari a 520 più lo 0,5 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 30.000 abitanti per gli ambiti con oltre 30.000 abitanti;
b) associazioni e comitati, con il sostegno di residenti che sottoscrivano la richiesta, secondo quanto stabilito alla lettera a);
c) enti locali, singoli e associati, anche con il supporto di residenti e associazioni;
d) imprese, su proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale od economica, eventualmente con il supporto dell’ente locale territorialmente interessato;
e) le istituzioni scolastiche, con le modalità previste dall’articolo 19.
2. I residenti titolati alla sottoscrizione delle richieste ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), sono tutti coloro che, anche non cittadini italiani, hanno compiuto sedici anni alla data della sottoscrizione.
2 bis. I residenti titolati alla sottoscrizione delle richieste ai sensi del comma 1, potranno raccogliere le firme in forma telematica, se espressamente richiesto dall'Autorità, secondo specifiche modalità e apposite piattaforme previste e gestite dalla Regione Toscana in collaborazione con la stessa Autorità. (8)

Comma aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 1.

Art. 14
1. I soggetti che intendono chiedere il sostegno ad un proprio processo partecipativo, presentano una domanda preliminare redatta sulla base di uno schema che l’Autorità definisce entro trenta giorni dal proprio insediamento, sulla base dei requisiti di ammissione di cui al comma 2.
2. La domanda preliminare di richiesta di un sostegno deve essere presentata alla Autorità e deve indicare, quali requisiti di ammissione:
a) l’oggetto del processo partecipativo, definito in modo preciso;
b) la fase e lo stato di elaborazione degli orientamenti programmatici relativi a tale oggetto oppure, eventualmente, la fase del processo decisionale, anche già avviato, relativo all'oggetto del processo partecipativo;
c) i tempi e il periodo di svolgimento, con una durata complessiva di norma non superiore a centottanta giorni;
d) nei casi in cui sia un ente locale a presentare la richiesta, le risorse finanziarie eventualmente già destinate alla realizzazione di opere, interventi o progetti relativi all’oggetto del processo partecipativo, nonché gli atti amministrativi e programmatici già compiuti che a tale realizzazione siano collegati o che possano testimoniare gli impegni politici pubblicamente assunti dall’amministrazione competente sulla materia oggetto del processo partecipativo proposto;
e) il contesto, le motivazioni e gli obiettivi del processo partecipativo proposto;(10)

Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 2.

f) le prime ipotesi e proposte metodologiche sulle modalità di svolgimento del processo partecipativo;
f bis) una previsione di massima sui costi del processo partecipativo proposto. (11)

Lettera aggiunta con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 2.

3. Le domande preliminari sono esaminate dall’Autorità in base all’ordine di presentazione. L’Autorità delibera sull’ammissibilità valutando comparativamente le domande presentate, anche sulla base delle risorse disponibili; la valutazione dell’Autorità è effettuata con le seguenti cadenze:
a) entro il 31 gennaio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 marzo;
b) entro il 31 maggio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 luglio e per i processi promossi dagli istituti scolastici;
c) entro il 30 settembre, per i processi che hanno inizio dopo il 30 novembre. (12)

Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 2.

Art. 15
- Valutazione dell'ammissibilità dei progetti (14)

Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 3.

1. L’Autorità decide sull’ammissibilità delle domande preliminari entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini alla quale si riferiscono, sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione della rilevanza dell’oggetto e delle motivazioni del processo partecipativo proposto;
b) valutazione dei costi del processo partecipativo, in relazione ai costi del progetto, dell’opera, dell’atto di governo del territorio o dell’intervento oggetto dello stesso processo partecipativo;
c) valutazione dei possibili effetti che il processo partecipativo può produrre sulla comunità locale e sulla crescita della coesione sociale, nonché sul rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni e sulla diffusione di una cultura della cittadinanza attiva;
d) valutazione delle prime ipotesi metodologiche contenute nel progetto;
e) valutazione dell’indicazione di massima dei costi.
2. L’Autorità, sulla base delle domande preliminari presentate e delle attività istruttorie attivate, decide sull’ammissibilità dei progetti, fornendo indicazioni ed orientamenti ai soggetti proponenti ai fini di una migliore ed adeguata definizione del progetto stesso.
3. I soggetti proponenti ricevuta comunicazione, entro la data stabilita dal comma 1, dell’avvenuta ammissibilità del progetto, presentano, entro trenta giorni, una domanda definitiva contenente la progettazione analitica del processo partecipativo, che sia tale da assicurare:
a) la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l’eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;
b) l’inclusività delle procedure, la neutralità e imparzialità della gestione del processo partecipativo;
c) la massima diffusione delle conoscenze e delle informazioni necessarie ad ottenere la più ampia partecipazione, rendendo disponibile in via telematica tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo, comprese una sua versione sintetica e divulgativa.
4. La durata prevista di svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale decorre dalla data della definitiva approvazione da parte dell’Autorità.
Art. 16
- Domande degli enti locali
1. Le domande degli enti locali sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nell’articolo 14, comma 2, i seguenti ulteriori requisiti:
a) dichiarazione con cui l'ente si impegna a tenere conto dei risultati dei processi partecipativi o comunque a motivarne pubblicamente ed in modo puntuale il mancato o parziale accoglimento;
b) adesione al protocollo Regione-enti locali di cui all'articolo 20;
c) accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;
d) messa a disposizione del processo di risorse proprie, finanziarie e organizzative.
Art. 16 bis
1. Le domande presentate nella categoria “domande presentate dalle imprese” possono essere presentate da aziende private, cooperative sociali e aziende pubbliche, in possesso della personalità giuridica e che non rientrino nella categoria “enti locali”.
2. Le domande delle imprese devono riguardare proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale od economica.
3. Le domande non possono essere ammesse al finanziamento nei casi in cui, direttamente o indirettamente, i progetti abbiano la finalità di rendere più competitivi prodotti o servizi da immettere sul mercato.
4. Le domande sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nell’articolo 14, comma 2, i seguenti ulteriori requisiti:
a) accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;
b) messa a disposizione del processo di risorse proprie, sia finanziarie che organizzative, di cui sia chiarita l’incidenza sul valore totale dei costi previsti per il processo.
Art. 17
- Criteri di priorità
1. Tra le domande ammesse sulla base dei requisiti indicati all'articolo 14, l’Autorità valuta come prioritari i progetti che:
a) hanno per oggetto piani, opere o interventi che presentano un rilevante impatto potenziale sul paesaggio o sull’ambiente;
b) si svolgono in territori che presentano particolari situazioni di disagio sociale o territoriale;
c) prevedono il coinvolgimento di soggetti deboli o svantaggiati, compresi i diversamente abili;
d) agevolano, attraverso l’individuazione di spazi, tempi e luoghi idonei, la partecipazione paritaria di genere;
e) presentano un migliore rapporto tra i costi complessivi del processo e le risorse proprie;
f) adottano forme innovative di comunicazione e di interazione con i residenti;
g) sono sostenuti da un numero consistente di richiedenti, oltre la soglia minima di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).
2. Quando la domanda è presentata da enti locali, l’Autorità valuta come prioritari i progetti che, oltre a quanto stabilito dal comma 1:
a) danno continuità, stabilità e trasparenza ai processi di partecipazione nelle pratiche dell'ente locale o che, con i medesimi scopi, costituiscono applicazione di regolamenti locali sulla partecipazione;
b) presentano una dimensione integrata e intersettoriale;
c) sono presentati in forma associata da parte di più enti locali o in collaborazione tra uno o più enti locali ed organizzazioni di altra natura; (16)

Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 5.

d) utilizzano la rete telematica toscana di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") anche mediante i punti di accesso assistito in essa previsti ed eventuali forme di interattività telematica con i partecipanti;
e) si propongono di contribuire ad uno sviluppo coerente con gli obiettivi enunciati dalla Comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010 (Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.).
Art. 18
1. L’Autorità provvede all'ammissione dei progetti partecipativi con atto motivato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda definitiva e ha facoltà di:
a) condizionare l'accoglimento della domanda a modifiche del progetto stesso finalizzate a renderlo più compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione e ai criteri di priorità;
b) indicare modalità di svolgimento integrative anche riguardo al territorio e agli abitanti da coinvolgere, con eventuale necessità di integrare il numero delle firme;
c) richiedere il coordinamento di progetti simili o analoghi indicandone le modalità;
d) differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno regionale, tenendo conto delle richieste;
e) nei casi di progetti validi o innovativi che, tuttavia, non sono rientrati nella lista dei progetti finanziati a seguito della valutazione comparativa, concedere il patrocinio gratuito, con autorizzazione all’uso del logotipo dell’Autorità medesima.
2. L’Autorità, valutati i requisiti di cui all’articolo 15, comma 2, si riserva la facoltà di non concedere il sostegno, qualora il progetto analitico presentato nella domanda definitiva non sia conforme ai contenuti della domanda preliminare approvata.
3. Quando esamina progetti proposti da residenti, imprese ovvero da enti locali nel caso in cui i risultati del processo partecipativo concernono competenze di altri enti, l’Autorità acquisisce la disponibilità dell'amministrazione competente a partecipare attivamente al processo proposto ed a tener conto dei risultati dei processi partecipativi, o a motivarne pubblicamente, ed in modo puntuale, le ragioni del mancato o parziale accoglimento.
4. Qualora l’amministrazione competente non manifesti la disponibilità ai sensi del comma 3, l’Autorità ne dà notizia pubblicamente e ne informa i soggetti richiedenti, comunicando le ragioni che rendono impossibile l’accoglimento della domanda, ovvero l’impossibilità di avviare un percorso partecipativo condiviso con l’ente titolare delle decisioni sulla materia oggetto del processo partecipativo.
5. L’Autorità, sulla base delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti partecipativi inerenti gli atti di governo del territorio.
Art. 18 bis
- Modalità di sostegno dei progetti ammessi (18)

Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 7.

1. Il sostegno dei progetti ammessi dall’Autorità può comprendere anche uno soltanto dei seguenti interventi:
a) sostegno finanziario;
b) supporto metodologico;
c) patrocinio o supporto logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. Il sostegno ai progetti ammessi è:
a) rateizzato, anche con una quota di anticipo;
b) subordinato alla presentazione:
1) dei rapporti periodici e finali del processo partecipativo;
2) della documentazione analitica dei costi; la relazione finale del processo partecipativo e la documentazione analitica dei costi sono presentate, entro e non oltre, tre mesi dalla conclusione del processo partecipativo.
c) sospeso, sino all’avvenuta regolarizzazione, nei modi e termini definiti in sede di ammissione, dei requisiti e degli elementi costitutivi dei criteri di priorità;
d) soggetto a decadenza e ripetizione in caso di inosservanza insanabile delle condizioni di ammissione.
3. La consegna all’Autorità della relazione intermedia del processo partecipativo costituisce condizione ineludibile per il pagamento della seconda rata di finanziamento del processo.
4. La relazione finale del processo partecipativo e la documentazione analitica dei costi sono presentate, entro e non oltre, tre mesi dalla conclusione del processo partecipativo.
5. La mancata presentazione della relazione finale entro tali termini annulla il dovere di pagamento dell’ultima rata del finanziamento da parte dell’Autorità e impedisce al soggetto proponente di presentare richieste di finanziamento ai bandi successivi.
6. Per i processi partecipativi in corso tra la conclusione di un mandato dell’Autorità e la successiva nomina, la struttura del Consiglio regionale di supporto dell’Autorità effettua le verifiche di corrispondenza fra i progetti ammessi al finanziamento e quanto effettivamente realizzato, compresa l’ammissibilità delle spese effettuate, provvedendo alla conseguente proporzionale liquidazione di quei progetti che ottengono un riscontro positivo.
SEZIONE II
- Sostegno ai processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie (19)

Parole aggiunte con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 8.

Art. 19
- Processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie (20)

Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 9.

1. Gli istituti scolastici e universitari, singoli o associati, possono richiedere all’Autorità, con deliberazione dei loro organi collegiali, il sostegno a proprie proposte di processi partecipativi, in modo da creare e diffondere fra le giovani generazioni le pratiche della cittadinanza attiva e della partecipazione.
2. Gli istituti scolastici possono presentare una domanda di sostegno nel periodo 1° aprile – 31 maggio, con riferimento a processi partecipativi che abbiano inizio con il successivo anno scolastico e che, di norma, si svolgano lungo l’intero corso di tale anno scolastico.
3. L’Autorità, sulla base del numero e della qualità delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti presentati dagli istituti scolastici.
4. Gli istituti universitari e i centri di ricerca dotati di statuto di persona giuridica possono presentare i loro progetti durante l’intero arco dell’anno, e il finanziamento dei progetti da essi presentati non rientra nella quota riservata agli istituti scolastici.
CAPO IV
- Strumenti di valorizzazione e promozione
Art. 20
- Protocollo fra Regione ed enti locali
1. La Giunta regionale promuove un protocollo di intesa tra enti locali e Regione, aperto a sottoscrizioni anche successive.
2. La sottoscrizione del protocollo comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi della presente legge, l'accettazione delle procedure in essa previste, la sospensione dell'adozione o dell'attuazione degli atti amministrativi di propria competenza la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l'esito del Dibattito Pubblico o degli altri processi di partecipazione.
3. Il protocollo può prevedere forme di sostegno regionale, anche al di fuori di processi specifici di partecipazione ammessi a sostegno regionale, per ciò che concerne logistica, tecnologie dell'informazione e formazione professionale, privilegiando quegli enti che danno stabilità alle pratiche partecipative.
Art. 21
- Attività di formazione
1. La Giunta regionale, sentita l’Autorità, promuove e organizza attività di formazione a supporto dei processi partecipativi che si articolano in:
a) corsi di formazione;
b) materiali di studio, ricerca e documentazione metodologica, disponibili anche in via telematica;
c) progetti specifici;
d) previsione di protocolli o convenzioni con università per attività formative;
e) incontri e scambi di esperienze finalizzati, in particolare, alla diffusione delle buone pratiche.
2. Le attività di formazione sono finalizzate alla promozione di una cultura della partecipazione all’interno delle amministrazioni regionali e locali e alla formazione di personale specializzato, all’interno di tali amministrazioni, in grado di progettare, organizzare e gestire un processo partecipativo.
3. Le attività formative riservano particolare attenzione ai giovani e sono dirette a:
a) associazioni, esperti ed operatori locali;
b) dirigenti scolastici e insegnanti;
c) studenti.
4. Le attività formative possono prevedere iniziative o progetti specifici concordati con il Parlamento regionale degli studenti.
Art. 22
- Partecipazione e nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione
1. La Regione Toscana valorizza l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per favorire la partecipazione democratica dei cittadini e arricchire gli strumenti del confronto pubblico sulle politiche locali e regionali.
2. A tal fine, la Regione:
a) predispone e mette a disposizione dei cittadini e degli enti locali una piattaforma informatica per la partecipazione, attraverso cui offrire documenti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in corso nella Regione, indipendentemente dal fatto che siano co-finanziati o meno dall’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione; lo scopo di tale piattaforma sarà quello di favorire lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione, eliminare i costi della predisposizione di piattaforme web specifiche per ogni processo;
b) mette a disposizione la propria piattaforma informatica e telematica e le competenze tecniche, metodologiche e organizzative al fine di realizzare processi o eventi partecipativi fondati su specifiche strumentazioni informatiche e telematiche. (21)

Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 10.

3. Nel caso dei dibattiti pubblici di cui al Capo II, l’Autorità, d’intesa con la Regione, dispone che tutti i documenti riguardanti il dibattito nonché i pareri e gli interventi di tutti i soggetti interessati, siano resi disponibili e pubblicati all’interno della piattaforma regionale di cui al comma 2, lettera a).
CAPO V
- Norme finali
Art. 23
- Coordinamento con la legislazione regionale in materia di governo del territorio
1. La partecipazione al processo di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio avviene secondo gli istituti ed i regolamenti attuativi previsti dalla legislazione regionale in materia di governo del territorio.
Art. 24
- Valutazioni ed orientamenti del Consiglio regionale
1. Ogni anno l’Autorità presenta un rapporto al Consiglio regionale, che ne dà adeguata pubblicità.
2. Tale rapporto contiene:
a) l’analisi e la valutazione dei processi partecipativi locali e dei dibattiti pubblici svoltisi nel corso dell’anno;
b) l’enunciazione dei criteri di valutazione adottati ai fini dell’ammissione del Dibattito Pubblico e dei processi partecipativi locali;
c) l’analisi ed il rendiconto delle risorse impegnate;
d) le considerazioni sull’impatto e sulla efficacia dei processi partecipativi attivati.
3. Ogni anno il Consiglio regionale dedica una seduta alla discussione del rapporto presentato dall’Autorità (29)

Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 73.

.
4. Nell’anno antecedente la scadenza dell’Autorità, il Consiglio regionale e la Giunta regionale promuovono e svolgono percorsi di partecipazione e di confronto pubblico, con l’obiettivo di valutare l’efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi partecipativi promossi ai sensi della presente legge.
5. Trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, entro i centottanta giorni successivi, prorogabili per un massimo di altri centottanta giorni una sola volta per motivate ragioni, con deliberazione dello stesso Consiglio, tenuto conto anche degli esiti dell’attività di cui al comma 4, effettua la valutazione degli effetti della sua attuazione al fine di promuoverne eventuali aggiornamenti o integrazioni.
Art. 25
- Dibattito Pubblico e referendum consultivo
1. L'indizione del referendum consultivo su opere, interventi o progetti, ai sensi della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto) determina l'inammissibilità del Dibattito Pubblico sullo stesso oggetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 46, comma 1, lettera c), della stessa l.r. 62/2007 .
Art. 26
- Processi partecipativi ed elezioni
1. Il Dibattito Pubblico non può svolgersi nei centottanta giorni antecedenti l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. In caso di cessazione anticipata della legislatura il divieto opera dal giorno della cessazione, con sospensione delle procedure in corso.
2. Gli enti locali non possono presentare domanda di Dibattito Pubblico o di sostegno a propri progetti partecipativi nei centottanta giorni antecedenti le elezioni per il rinnovo degli organi.
Art. 27
- Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 9 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art.9 - Partecipazione
1. La presente legge garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull’ambiente.
2. Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla
legge regionale 2 agosto 2013, n. 46
(Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla
elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione
prevede in applicazione e ai fini della stessa
l.r. 46/2013
. A tale scopo, gli enti interessati
presentano domanda all'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, secondo le modalità previste dalla
l.r. 46/2013
.
3. Nei casi di cui al comma 2:
a) l’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione decide sull'ammissione della domanda entro quindici giorni dalla presentazione, sulla base dei requisiti di cui all'
articolo 14 della l.r. 46/2013
;
b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo III del presente titolo II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all'articolo 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e
con le modalità previste dalla presente legge;
c) non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui all'
articolo 20, comma 2, della l.r. 46/2013
;
d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso all’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione e all'autorità competente nei termini utili per l'espressione del parere motivato di cui all'articolo 26; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge.
”.
Art. 28
1. Nella rubrica dell’articolo 42 della l.r. 10/2010 le parole “l.r. 69/2007 ” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 46/2013 ”.
2. Al comma 1 dell’articolo 42 della l .r. 10/2010 le parole “
alla
l.r. 69/2007 ” sono sostituite dalle seguenti: “
all’
articolo 9, comma 3, della legge regionale 46/2013
(Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 10/2010 le parole “ l.r. 69/2007 “ sono sostituite dalle seguenti: “ l.r. 46/2013 ”.
4. Ai commi 3 e 4 dell’articolo 42 della l.r. 10/2010 , rispettivamente, le parole “
di cui alla
l.r. 69/2007 ” e “
ai sensi della
l.r. 69/2007 ” sono soppresse.
5. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 10/2010 le parole “
di cui all’
articolo 14 della l.r. 69/2007 ” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui all’
articolo 13 della l.r. 46/2013 ”.
Art. 29
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983 , abrogazione parziale della l.r. 68/1983 , modifiche alla l.r. 38/2000 , alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008 ) è sostituita dalla seguente: “
d) Autorità garante per la partecipazione di cui alla
l.r. 46/2013
.
Art. 30
- Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, curano l’emanazione degli avvisi pubblici di rispettiva competenza per la presentazione delle candidature relative alla designazione dei membri dell’Autorità.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale definiscono l’intesa di cui all’articolo 6. L’intesa può essere successivamente aggiornata in ragione delle necessità sopravvenute.
Art. 31
- Abrogazione
1. La legge regionale 10 dicembre 2012, n.72 (Proroga del termine di abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) è abrogata.
Art. 32
- Norma finanziaria
1. Ai fini del finanziamento della presente legge è autorizzata, per l’anno 2013, la spesa di euro 150.000,00 e, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, la spesa di euro 850.000, cui si fa fronte, quanto agli adempimenti di cui al Capo IV “Strumenti”, mediante gli stanziamenti della UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” e quanto ai restanti adempimenti mediante gli stanziamenti della UPB 134 “Attività istituzionale del Consiglio regionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015.
2. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:
Anno 2013
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 150.000,00;
- in aumento, UPB 134 “Attività del Consiglio regionale – Spese correnti”, per euro 150.000,00.
Anno 2014
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 850.000,00;
- in aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti”, per euro 150.000,00;
- in aumento, UPB 134 “Attività del Consiglio regionale – Spese correnti”, per euro 700.000,00.
Anno 2015
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 850.000,00
- in aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti”, per euro 150.000,00
- in aumento, UPB 134 “Attività del Consiglio regionale – Spese correnti”, per euro 700.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

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Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

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Parola così sostituita con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

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Periodo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r.6 maggio 2014, n. 23 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto inserito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.