Menù di navigazione

Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013

SEZIONE I
- Principi
Art. 1
- Diritto di partecipazione e obiettivi della legge
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto, riconosce il diritto dei cittadini alla partecipazione attiva all’elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali, nelle forme disciplinate dalla presente legge.
2. La Regione con la presente legge persegue gli obiettivi di:
a) contribuire a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrando la loro azione con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;
b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
c) rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
d) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società;
e) valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
f) contribuire alla parità di genere;
g) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
h) valorizzare le migliori esperienze di partecipazione, promuovendone la conoscenza e la diffusione.
Art. 2
- Titolari del diritto di partecipazione
1. Possono intervenire nei processi partecipativi:
a) i cittadini residenti e gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi;
b) le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso o all’oggetto del processo partecipativo e che il responsabile del dibattito di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.6 maggio 2014, n. 23 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto inserito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.