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Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013

CAPO IV
- Strumenti di valorizzazione e promozione
Art. 20
- Protocollo fra Regione ed enti locali
1. La Giunta regionale promuove un protocollo di intesa tra enti locali e Regione, aperto a sottoscrizioni anche successive.
2. La sottoscrizione del protocollo comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi della presente legge, l'accettazione delle procedure in essa previste, la sospensione dell'adozione o dell'attuazione degli atti amministrativi di propria competenza la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l'esito del Dibattito Pubblico o degli altri processi di partecipazione.
3. Il protocollo può prevedere forme di sostegno regionale, anche al di fuori di processi specifici di partecipazione ammessi a sostegno regionale, per ciò che concerne logistica, tecnologie dell'informazione e formazione professionale, privilegiando quegli enti che danno stabilità alle pratiche partecipative.
Art. 21
- Attività di formazione
1. La Giunta regionale, sentita l’Autorità, promuove e organizza attività di formazione a supporto dei processi partecipativi che si articolano in:
a) corsi di formazione;
b) materiali di studio, ricerca e documentazione metodologica, disponibili anche in via telematica;
c) progetti specifici;
d) previsione di protocolli o convenzioni con università per attività formative;
e) incontri e scambi di esperienze finalizzati, in particolare, alla diffusione delle buone pratiche.
2. Le attività di formazione sono finalizzate alla promozione di una cultura della partecipazione all’interno delle amministrazioni regionali e locali e alla formazione di personale specializzato, all’interno di tali amministrazioni, in grado di progettare, organizzare e gestire un processo partecipativo.
3. Le attività formative riservano particolare attenzione ai giovani e sono dirette a:
a) associazioni, esperti ed operatori locali;
b) dirigenti scolastici e insegnanti;
c) studenti.
4. Le attività formative possono prevedere iniziative o progetti specifici concordati con il Parlamento regionale degli studenti.
Art. 22
- Partecipazione e nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione
1. La Regione Toscana valorizza l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per favorire la partecipazione democratica dei cittadini e arricchire gli strumenti del confronto pubblico sulle politiche locali e regionali.
2. A tal fine, la Regione:
a) predispone e mette a disposizione dei cittadini e degli enti locali una piattaforma informatica per la partecipazione, attraverso cui offrire documenti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in corso nella Regione, indipendentemente dal fatto che siano co-finanziati o meno dall’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione; lo scopo di tale piattaforma sarà quello di favorire lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione, eliminare i costi della predisposizione di piattaforme web specifiche per ogni processo;
b) mette a disposizione la propria piattaforma informatica e telematica e le competenze tecniche, metodologiche e organizzative al fine di realizzare processi o eventi partecipativi fondati su specifiche strumentazioni informatiche e telematiche. (21)

Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 10.

3. Nel caso dei dibattiti pubblici di cui al Capo II, l’Autorità, d’intesa con la Regione, dispone che tutti i documenti riguardanti il dibattito nonché i pareri e gli interventi di tutti i soggetti interessati, siano resi disponibili e pubblicati all’interno della piattaforma regionale di cui al comma 2, lettera a).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite conl.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

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Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

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Parola così sostituita con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

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Periodo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r.6 maggio 2014, n. 23 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 1.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 3.

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Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 6.

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Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 10.

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Punto inserito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.