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Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013

CAPO III
- Sostegno regionale ai processi partecipativi locali
SEZIONE I
- Soggetti abilitati a presentare richiesta di sostegno ad un processo partecipativo locale e requisiti di ammissione
Art. 13
- Soggetti e tipologie di sostegno
1. Possono presentare domanda di sostegno a propri progetti partecipativi, diversi dal Dibattito Pubblico:
a) i residenti in ambiti territoriali di una o più province, comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo, corredando la richiesta con:
1) un numero di firme pari al 5 per cento della popolazione residente, per gli ambiti fino a 1.000 abitanti;
2) un numero di firme pari a 50 più il 3 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 1.000 abitanti per gli ambiti compresi tra 1.001 e 5.000 abitanti;
3) un numero di firme pari a 170 più il 2 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 5.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 5.001 e 15.000 abitanti;
4) un numero di firme pari a 370 più l’1 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 15.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 15.001 e 30.000 abitanti;
5) un numero di firme pari a 520 più lo 0,5 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 30.000 abitanti per gli ambiti con oltre 30.000 abitanti;
b) associazioni e comitati, con il sostegno di residenti che sottoscrivano la richiesta, secondo quanto stabilito alla lettera a);
c) enti locali, singoli e associati, anche con il supporto di residenti e associazioni;
d) imprese, su proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale od economica, eventualmente con il supporto dell’ente locale territorialmente interessato;
e) le istituzioni scolastiche, con le modalità previste dall’articolo 19.
2. I residenti titolati alla sottoscrizione delle richieste ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), sono tutti coloro che, anche non cittadini italiani, hanno compiuto sedici anni alla data della sottoscrizione.
2 bis. I residenti titolati alla sottoscrizione delle richieste ai sensi del comma 1, potranno raccogliere le firme in forma telematica, se espressamente richiesto dall'Autorità, secondo specifiche modalità e apposite piattaforme previste e gestite dalla Regione Toscana in collaborazione con la stessa Autorità. (8)

Comma aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 1.

Art. 14
1. I soggetti che intendono chiedere il sostegno ad un proprio processo partecipativo, presentano una domanda preliminare redatta sulla base di uno schema che l’Autorità definisce entro trenta giorni dal proprio insediamento, sulla base dei requisiti di ammissione di cui al comma 2.
2. La domanda preliminare di richiesta di un sostegno deve essere presentata alla Autorità e deve indicare, quali requisiti di ammissione:
a) l’oggetto del processo partecipativo, definito in modo preciso;
b) la fase e lo stato di elaborazione degli orientamenti programmatici relativi a tale oggetto oppure, eventualmente, la fase del processo decisionale, anche già avviato, relativo all'oggetto del processo partecipativo;
c) i tempi e il periodo di svolgimento, con una durata complessiva di norma non superiore a centottanta giorni;
d) nei casi in cui sia un ente locale a presentare la richiesta, le risorse finanziarie eventualmente già destinate alla realizzazione di opere, interventi o progetti relativi all’oggetto del processo partecipativo, nonché gli atti amministrativi e programmatici già compiuti che a tale realizzazione siano collegati o che possano testimoniare gli impegni politici pubblicamente assunti dall’amministrazione competente sulla materia oggetto del processo partecipativo proposto;
e) il contesto, le motivazioni e gli obiettivi del processo partecipativo proposto;(10)

Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 2.

f) le prime ipotesi e proposte metodologiche sulle modalità di svolgimento del processo partecipativo;
f bis) una previsione di massima sui costi del processo partecipativo proposto. (11)

Lettera aggiunta con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 2.

3. Le domande preliminari sono esaminate dall’Autorità in base all’ordine di presentazione. L’Autorità delibera sull’ammissibilità valutando comparativamente le domande presentate, anche sulla base delle risorse disponibili; la valutazione dell’Autorità è effettuata con le seguenti cadenze:
a) entro il 31 gennaio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 marzo;
b) entro il 31 maggio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 luglio e per i processi promossi dagli istituti scolastici;
c) entro il 30 settembre, per i processi che hanno inizio dopo il 30 novembre. (12)

Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 2.

Art. 15
- Valutazione dell'ammissibilità dei progetti (14)

Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 3.

1. L’Autorità decide sull’ammissibilità delle domande preliminari entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini alla quale si riferiscono, sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione della rilevanza dell’oggetto e delle motivazioni del processo partecipativo proposto;
b) valutazione dei costi del processo partecipativo, in relazione ai costi del progetto, dell’opera, dell’atto di governo del territorio o dell’intervento oggetto dello stesso processo partecipativo;
c) valutazione dei possibili effetti che il processo partecipativo può produrre sulla comunità locale e sulla crescita della coesione sociale, nonché sul rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni e sulla diffusione di una cultura della cittadinanza attiva;
d) valutazione delle prime ipotesi metodologiche contenute nel progetto;
e) valutazione dell’indicazione di massima dei costi.
2. L’Autorità, sulla base delle domande preliminari presentate e delle attività istruttorie attivate, decide sull’ammissibilità dei progetti, fornendo indicazioni ed orientamenti ai soggetti proponenti ai fini di una migliore ed adeguata definizione del progetto stesso.
3. I soggetti proponenti ricevuta comunicazione, entro la data stabilita dal comma 1, dell’avvenuta ammissibilità del progetto, presentano, entro trenta giorni, una domanda definitiva contenente la progettazione analitica del processo partecipativo, che sia tale da assicurare:
a) la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l’eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;
b) l’inclusività delle procedure, la neutralità e imparzialità della gestione del processo partecipativo;
c) la massima diffusione delle conoscenze e delle informazioni necessarie ad ottenere la più ampia partecipazione, rendendo disponibile in via telematica tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo, comprese una sua versione sintetica e divulgativa.
4. La durata prevista di svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale decorre dalla data della definitiva approvazione da parte dell’Autorità.
Art. 16
- Domande degli enti locali
1. Le domande degli enti locali sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nell’articolo 14, comma 2, i seguenti ulteriori requisiti:
a) dichiarazione con cui l'ente si impegna a tenere conto dei risultati dei processi partecipativi o comunque a motivarne pubblicamente ed in modo puntuale il mancato o parziale accoglimento;
b) adesione al protocollo Regione-enti locali di cui all'articolo 20;
c) accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;
d) messa a disposizione del processo di risorse proprie, finanziarie e organizzative.
Art. 16 bis
1. Le domande presentate nella categoria “domande presentate dalle imprese” possono essere presentate da aziende private, cooperative sociali e aziende pubbliche, in possesso della personalità giuridica e che non rientrino nella categoria “enti locali”.
2. Le domande delle imprese devono riguardare proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale od economica.
3. Le domande non possono essere ammesse al finanziamento nei casi in cui, direttamente o indirettamente, i progetti abbiano la finalità di rendere più competitivi prodotti o servizi da immettere sul mercato.
4. Le domande sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nell’articolo 14, comma 2, i seguenti ulteriori requisiti:
a) accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;
b) messa a disposizione del processo di risorse proprie, sia finanziarie che organizzative, di cui sia chiarita l’incidenza sul valore totale dei costi previsti per il processo.
Art. 17
- Criteri di priorità
1. Tra le domande ammesse sulla base dei requisiti indicati all'articolo 14, l’Autorità valuta come prioritari i progetti che:
a) hanno per oggetto piani, opere o interventi che presentano un rilevante impatto potenziale sul paesaggio o sull’ambiente;
b) si svolgono in territori che presentano particolari situazioni di disagio sociale o territoriale;
c) prevedono il coinvolgimento di soggetti deboli o svantaggiati, compresi i diversamente abili;
d) agevolano, attraverso l’individuazione di spazi, tempi e luoghi idonei, la partecipazione paritaria di genere;
e) presentano un migliore rapporto tra i costi complessivi del processo e le risorse proprie;
f) adottano forme innovative di comunicazione e di interazione con i residenti;
g) sono sostenuti da un numero consistente di richiedenti, oltre la soglia minima di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).
2. Quando la domanda è presentata da enti locali, l’Autorità valuta come prioritari i progetti che, oltre a quanto stabilito dal comma 1:
a) danno continuità, stabilità e trasparenza ai processi di partecipazione nelle pratiche dell'ente locale o che, con i medesimi scopi, costituiscono applicazione di regolamenti locali sulla partecipazione;
b) presentano una dimensione integrata e intersettoriale;
c) sono presentati in forma associata da parte di più enti locali o in collaborazione tra uno o più enti locali ed organizzazioni di altra natura; (16)

Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 5.

d) utilizzano la rete telematica toscana di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") anche mediante i punti di accesso assistito in essa previsti ed eventuali forme di interattività telematica con i partecipanti;
e) si propongono di contribuire ad uno sviluppo coerente con gli obiettivi enunciati dalla Comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010 (Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.).
Art. 18
1. L’Autorità provvede all'ammissione dei progetti partecipativi con atto motivato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda definitiva e ha facoltà di:
a) condizionare l'accoglimento della domanda a modifiche del progetto stesso finalizzate a renderlo più compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione e ai criteri di priorità;
b) indicare modalità di svolgimento integrative anche riguardo al territorio e agli abitanti da coinvolgere, con eventuale necessità di integrare il numero delle firme;
c) richiedere il coordinamento di progetti simili o analoghi indicandone le modalità;
d) differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno regionale, tenendo conto delle richieste;
e) nei casi di progetti validi o innovativi che, tuttavia, non sono rientrati nella lista dei progetti finanziati a seguito della valutazione comparativa, concedere il patrocinio gratuito, con autorizzazione all’uso del logotipo dell’Autorità medesima.
2. L’Autorità, valutati i requisiti di cui all’articolo 15, comma 2, si riserva la facoltà di non concedere il sostegno, qualora il progetto analitico presentato nella domanda definitiva non sia conforme ai contenuti della domanda preliminare approvata.
3. Quando esamina progetti proposti da residenti, imprese ovvero da enti locali nel caso in cui i risultati del processo partecipativo concernono competenze di altri enti, l’Autorità acquisisce la disponibilità dell'amministrazione competente a partecipare attivamente al processo proposto ed a tener conto dei risultati dei processi partecipativi, o a motivarne pubblicamente, ed in modo puntuale, le ragioni del mancato o parziale accoglimento.
4. Qualora l’amministrazione competente non manifesti la disponibilità ai sensi del comma 3, l’Autorità ne dà notizia pubblicamente e ne informa i soggetti richiedenti, comunicando le ragioni che rendono impossibile l’accoglimento della domanda, ovvero l’impossibilità di avviare un percorso partecipativo condiviso con l’ente titolare delle decisioni sulla materia oggetto del processo partecipativo.
5. L’Autorità, sulla base delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti partecipativi inerenti gli atti di governo del territorio.
Art. 18 bis
- Modalità di sostegno dei progetti ammessi (18)

Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 7.

1. Il sostegno dei progetti ammessi dall’Autorità può comprendere anche uno soltanto dei seguenti interventi:
a) sostegno finanziario;
b) supporto metodologico;
c) patrocinio o supporto logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. Il sostegno ai progetti ammessi è:
a) rateizzato, anche con una quota di anticipo;
b) subordinato alla presentazione:
1) dei rapporti periodici e finali del processo partecipativo;
2) della documentazione analitica dei costi; la relazione finale del processo partecipativo e la documentazione analitica dei costi sono presentate, entro e non oltre, tre mesi dalla conclusione del processo partecipativo.
c) sospeso, sino all’avvenuta regolarizzazione, nei modi e termini definiti in sede di ammissione, dei requisiti e degli elementi costitutivi dei criteri di priorità;
d) soggetto a decadenza e ripetizione in caso di inosservanza insanabile delle condizioni di ammissione.
3. La consegna all’Autorità della relazione intermedia del processo partecipativo costituisce condizione ineludibile per il pagamento della seconda rata di finanziamento del processo.
4. La relazione finale del processo partecipativo e la documentazione analitica dei costi sono presentate, entro e non oltre, tre mesi dalla conclusione del processo partecipativo.
5. La mancata presentazione della relazione finale entro tali termini annulla il dovere di pagamento dell’ultima rata del finanziamento da parte dell’Autorità e impedisce al soggetto proponente di presentare richieste di finanziamento ai bandi successivi.
6. Per i processi partecipativi in corso tra la conclusione di un mandato dell’Autorità e la successiva nomina, la struttura del Consiglio regionale di supporto dell’Autorità effettua le verifiche di corrispondenza fra i progetti ammessi al finanziamento e quanto effettivamente realizzato, compresa l’ammissibilità delle spese effettuate, provvedendo alla conseguente proporzionale liquidazione di quei progetti che ottengono un riscontro positivo.
SEZIONE II
- Sostegno ai processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie (19)

Parole aggiunte con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 8.

Art. 19
- Processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie (20)

Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 9.

1. Gli istituti scolastici e universitari, singoli o associati, possono richiedere all’Autorità, con deliberazione dei loro organi collegiali, il sostegno a proprie proposte di processi partecipativi, in modo da creare e diffondere fra le giovani generazioni le pratiche della cittadinanza attiva e della partecipazione.
2. Gli istituti scolastici possono presentare una domanda di sostegno nel periodo 1° aprile – 31 maggio, con riferimento a processi partecipativi che abbiano inizio con il successivo anno scolastico e che, di norma, si svolgano lungo l’intero corso di tale anno scolastico.
3. L’Autorità, sulla base del numero e della qualità delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti presentati dagli istituti scolastici.
4. Gli istituti universitari e i centri di ricerca dotati di statuto di persona giuridica possono presentare i loro progetti durante l’intero arco dell’anno, e il finanziamento dei progetti da essi presentati non rientra nella quota riservata agli istituti scolastici.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite conl.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

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Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

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Parola così sostituita con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

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Periodo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r.6 maggio 2014, n. 23 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 1.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 3.

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Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 6.

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Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 10.

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Punto inserito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.