Menù di navigazione

Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013

Art. 7
- Definizione di Dibattito Pubblico regionale
1. Il Dibattito Pubblico regionale, di seguito Dibattito Pubblico, è un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica.
2. Il Dibattito Pubblico si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, o di un’opera o di un intervento, quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi successive ma comunque non oltre l’avvio della progettazione definitiva.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.6 maggio 2014, n. 23 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto inserito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.