Menù di navigazione

Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013

Art. 16 bis
1. Le domande presentate nella categoria “domande presentate dalle imprese” possono essere presentate da aziende private, cooperative sociali e aziende pubbliche, in possesso della personalità giuridica e che non rientrino nella categoria “enti locali”.
2. Le domande delle imprese devono riguardare proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale od economica.
3. Le domande non possono essere ammesse al finanziamento nei casi in cui, direttamente o indirettamente, i progetti abbiano la finalità di rendere più competitivi prodotti o servizi da immettere sul mercato.
4. Le domande sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nell’articolo 14, comma 2, i seguenti ulteriori requisiti:
a) accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;
b) messa a disposizione del processo di risorse proprie, sia finanziarie che organizzative, di cui sia chiarita l’incidenza sul valore totale dei costi previsti per il processo.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.6 maggio 2014, n. 23 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto inserito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.