Menù di navigazione

Legge regionale 2 agosto 2013, n. 45

Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013

Art. 6
- Concessione ed erogazione dei contributi
1. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il contributo.
2. L’istanza di concessione del contributo di cui all’articolo 2, è presentata dalla madre, oppure, (15)

Parole soppresse con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78, art. 5.

dal padre. Le istanze di concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, sono presentate dal soggetto o dai soggetti titolari dei carichi di famiglia.
3. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti.
4. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia e sono corredate da attestazione ISEE aggiornata in corso di validità.(3)

Parole così sostituite con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74, art. 2.

La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
5. La Giunta regionale promuove la stipula di un protocollo d’intesa con l’associazione rappresentativa dei comuni per la definizione di indirizzi operativi volti ad uniformare e semplificare la gestione dei procedimenti amministrativi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa conl.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.