Legge regionale 2 agosto 2013, n. 45
Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere e), g) e z), dello Statuto;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 );
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’articolo 5;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, il titolo V, capo I;
Considerato quanto segue:
1. Con l’articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), la Regione ha stanziato risorse per euro 5.000.000, da assegnare quale aiuto alle persone in condizioni di particolare vulnerabilità ed alle famiglie che si trovano in situazioni di emergenza, tramite piccoli prestiti sociali gestiti attraverso associazioni non lucrative;
2. L’attuale situazione di crisi economico-sociale rende necessari ulteriori interventi tesi ad assicurare un sostegno concreto alle persone che vivono particolari situazioni personali o di disagio, suscettibili di aggravarne le difficoltà finanziarie;
3. Nel triennio 2013 – 2015 sono state individuate ulteriori risorse finanziarie, pari a complessivi 26,5 milioni di euro per l’anno 2013 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per la messa a punto di un pacchetto di nuove misure di sostegno in favore di target selezionati di famiglie in situazioni di fragilità;
4. Gli interventi di sostegno connessi alla presenza di nuovi nati, di (9) disabili e di nuclei familiari numerosi, consistono nell’erogazione di un contributo finanziario annuale.
5. Appare altresì necessario agevolare l’erogazione di piccoli prestiti a favore di lavoratori in difficoltà, in quanto in regime di sospensione salariale o in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali se lavoratori dipendenti, oppure in temporanea assenza di commesse o di compensi se lavoratori autonomi titolari di partita IVA; (5)
6. Nell’attuale momento di grave crisi economica, appare inoltre necessario porre in essere un intervento finalizzato ad agevolare la concessione di finanziamenti alle famiglie toscane che versano in gravi difficoltà finanziarie e rischiano la perdita dell’abitazione di cui sono proprietarie per morosità nel pagamento di debiti pregressi.
7. La Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura, che è l’unico soggetto autorizzato a svolgere in Toscana attività di prevenzione dell’usura ai sensi della l. 108/1996 , in questo ambito rilascia garanzie alle banche per agevolare la concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 15 della citata l. 108/1996 , ha proposto alla Regione la costituzione di un fondo per la prestazione di garanzie integrative, con la finalità di facilitare la concessione dei mutui alle famiglie in difficoltà.
8. Si ritiene opportuno, al contempo, procedere all’abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 77/2012 .
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.