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Legge regionale 30 luglio 2013, n. 43

Istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli, per fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 2 agosto 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 133 della Costituzione;


Visto l’articolo 77, comma 2, dello Statuto;


Visto l’Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);


Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);


Visto l’articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Viste le deliberazioni di richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli, presentate rispettivamente dal Comune di Fabbriche di Vallico con lettera del 23 ottobre 2012, prot. 3075, e dal Comune di Vergemoli con lettera del 23 ottobre 2012, prot. 2063;


Visto l’ordine del giorno 19 novembre 2012, n. 175, con il quale il Consiglio regionale ha espresso orientamento favorevole all’approvazione della presente legge;


Visto il risultato del referendum consultivo sull’istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli, tenutosi tra le popolazioni dei comuni interessati alla fusione nei giorni 21 e 22 aprile 2013 con il seguente esito:


- Comune di Vergemoli: risposte affermative (SI) voti n. 145; risposte negative (NO) voti n. 63;

- Comune di Fabbriche di Vallico: risposte affermative (SI) voti n. 250; risposte negative (NO) voti n. 31.

Totale risposte affermative (SI) voti n. 395; totale risposte negative (NO) voti n. 94;


Considerato quanto segue:


1. Il progetto per la fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;

2. Il processo di fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli è destinato a produrre significativi benefici in tema di razionalizzazione dei costi, incremento dei livelli di efficienza e produttività dell’azione amministrativa;

3. I Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli, ai fini della verifica referendaria, hanno attivato un percorso di informazione, sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini al rinnovamento delle due amministrazioni comunali;

4. Al fine di pervenire nel 2014 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Fabbriche di Vergemoli è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2014;

5. Al fine di salvaguardare la continuità amministrativa, si prevede la permanenza negli incarichi esterni dei consiglieri comunali cessati per effetto della fusione, fino alla nomina dei successori. La medesima previsione si rende necessaria rispetto ai soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi. Restano ferme le cause di cessazione, decadenza e i principi in materia di durata degli organi amministrativi previsti dalla legislazione vigente;

6. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;

7. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che, fino alle elezioni amministrative, il nuovo comune sia gestito da un commissario, siano individuati, in via transitoria, la sede provvisoria, il revisore contabile, la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli e si prevede che, fino all'approvazione dello statuto da parte degli organi del nuovo ente si applichino, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Vergemoli;

8. Si chiarisce che restano inalterati i benefici dei territori già classificati montani dallo Stato.

9. Si prevede che il Comune di Fabbriche di Vergemoli, nonostante abbia meno di tremila abitanti, debba essere escluso dai comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, in quanto i comuni originari avrebbero potuto adempiere all'obbligo costituendo tra di loro un’unione di comuni a disciplina differenziata, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), come modificato dal Sito esternodecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 , e la fusione a cui oggi invece sono pervenuti, realizzando il più elevato grado di integrazione possibile tra di loro, determina il massimo raggiungimento della finalità della legge statale.

10. Si dispone sulla fuoriuscita del Comune di Fabbriche di Vergemoli dalle unioni cui appartenevano i comuni originari, affidando agli organi del nuovo comune la scelta relativa a quale unione appartenere, regolando, nel periodo transitorio, per ragioni di continuità amministrativa, l'operatività delle rispettive unioni sulle frazioni del territorio del nuovo comune, garantendo altresì la continuità su detti territori delle gestioni associate esercitate da altri comuni, comunque non oltre la data del 31 agosto 2014 e disciplinando gli effetti della fuoriuscita dei comuni originari dalle rispettive unioni, al fine di garantire operatività degli organi di queste.


Approva la presente legge

Art. 1
- Istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli
1. E’ istituito, dalla data del 1° gennaio 2014, il Comune di Fabbriche di Vergemoli, mediante fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli, in provincia di Lucca.
2. Il territorio del Comune di Fabbriche di Vergemoli è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Fabbriche di Vallico e di Vergemoli, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).
3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
4. Alla data di cui al comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del Comune di Fabbriche di Vergemoli le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica nel Comune di Vergemoli alla data dell’estinzione.
5. In conformità all’Sito esternoarticolo 141, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), i consiglieri comunali cessati per effetto del comma 3, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dal comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
Art. 2
- Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici
1. Il Comune di Fabbriche di Vergemoli subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Fabbriche di Vergemoli.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio maturata.
4. Le risorse destinate, per l'anno 2013, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999, dei comuni oggetto della fusione, vanno a costituire, per l’intero importo, a decorrere dal 2014, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Fabbriche di Vergemoli.
Art. 3
- Commissario
1. Fino all’insediamento dei nuovi organi del Comune di Fabbriche di Vergemoli a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.
Art. 4
- Organizzazione amministrativa provvisoria
1. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Fabbriche di Vergemoli e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall’intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente disposto dall’intesa di cui al comma 1, la sede provvisoria del Comune di Fabbriche di Vergemoli è situata presso la sede dell’estinto Comune di Fabbriche di Vallico.
4. Le disposizioni dell’intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all’approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Fabbriche di Vergemoli.
Art. 5
- Vigenza degli atti
1. Tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2013, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Fabbriche di Vergemoli.
2. Ai fini dell’applicazione dell’Sito esternoarticolo 163 del d.lgs. 267/2000 , per stanziamenti dell’anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci 2013 definitivamente approvati dai comuni estinti.
Art. 6
- Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale
1. Gli organi del Comune di Fabbriche di Vergemoli, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. Fino all’entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Fabbriche di Vergemoli si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell’estinto Comune di Vergemoli vigenti alla data del 31 dicembre 2013.
Art. 7
- Partecipazione e decentramento dei servizi
1. Lo statuto del Comune di Fabbriche di Vergemoli prevede che alle popolazioni dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
Art. 8
- Municipi
1. Lo statuto del Comune di Fabbriche di Vergemoli può prevedere, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 16 del d.lgs. 267/2000 , l’istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l’identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.
Art. 9
- Norme di salvaguardia
1. Al Comune di Fabbriche di Vergemoli si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni di Fabbriche di Vallico e di Vergemoli, così come riportato nell’allegato B della l.r. 68/2011 . L’istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli non priva i territori montani dei benefici che a essi si riferiscono né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Fabbriche di Vallico e di Vergemoli.
Art. 10
- Contributi statali e regionali
1. Il Comune di Fabbriche di Vergemoli è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti a seguito di fusione.
2. Al Comune di Fabbriche di Vergemoli è concesso dalla Regione un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall’articolo 64 della l.r. 68/2011 .
Art. 11
- Disposizioni finali
1. Al Comune di Fabbriche di Vergemoli non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 55 della l.r. 68/2011 e pertanto non è tenuto all’esercizio associato delle funzioni fondamentali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il Comune di Vergemoli cessa di far parte dell'unione di comuni denominata Unione Comuni Garfagnana e il Comune di Fabbriche di Vallico cessa di far parte dell’Unione di comuni denominata Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; gli organi delle medesime unioni sono corrispondentemente ridotti. L’eventuale adesione del Comune di Fabbriche di Vergemoli ad un unione di comuni è soggetta alle procedure statuarie dell’unione medesima.
3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, il Comune di Fabbriche di Vergemoli è tenuto, in particolare, ad adempiere alle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo dai Comuni di Fabbriche di Vallico e di Vergemoli verso l’Unione Comuni Garfagnana e l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, nonché verso gli altri enti locali cui i comuni avevano affidato l’esercizio di funzioni.
4. L'Unione Comuni Garfagnana, l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio e gli altri enti locali continuano a esercitare le funzioni loro affidate dal Comune di Vergemoli e dal Comune di Fabbriche di Vallico, che risultino in corso alla data del 31 dicembre 2013, limitatamente alla parte del territorio dei comuni estinti, in via transitoria e fino al 31 agosto 2014. Decorso detto termine, l'esercizio ancora in corso delle suddette funzioni cessa di diritto, salva la conclusione, da parte degli enti che risultano responsabili dell’esercizio al momento della cessazione, dei procedimenti avviati su istanza.
5. Entro il 31 agosto 2014 il personale comandato o trasferito all’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio dal Comune di Fabbriche di Vallico e il personale comandato o trasferito all’Unione Comuni Garfagnana dal Comune di Vergemoli rientra, con provvedimento del Comune di Fabbriche di Vergemoli nella disponibilità di detto ente.
6. Le giunte dell’Unione Comuni Garfagnana e dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, con proprie deliberazioni, provvedono ad apportare a titolo ricognitivo le modifiche degli statuti delle rispettive unioni, a seguito dell’istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli, secondo quanto previsto dal comma 2. Il testo coordinato dei singoli statuti è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell’Interno ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 267/2000 .
7. Per le finalità di cui alla l.r. 68/2011 , il Comune di Fabbriche di Vergemoli è inserito, in luogo del Comune di Vergemoli, nell'ambito 23 dell’allegato A della stessa l.r. 68/2011 ; la popolazione del Comune di Fabbriche di Vergemoli corrisponde alla somma della popolazione dei comuni estinti come risultante dal medesimo allegato; parallelamente nell'ambito 21 dell’allegato A della stessa l.r. 68/2011 è soppresso il Comune di Fabbriche di Vallico.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della l.r. 68/2011 .
9. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2014:
a) l’Unione Comuni Garfagnana esercita, ad ogni effetto, per il territorio del Comune di Fabbriche di Vergemoli, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione alla medesima unione in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale;
b) gli interventi a qualsiasi titolo in corso di attuazione da parte dell’Unione Comuni Garfagnana e dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio sui territori dei comuni estinti di Vergemoli e di Fabbriche di Vallico sono conclusi dalle unioni medesime;
c) nell’anno 2014 all’Unione Comuni Garfagnana è attribuita, per l'esercizio delle funzioni che risultano, ai sensi dalla lettera a), conferite o assegnate dalla Regione per il territorio del comune estinto di Fabbriche di Vallico, una percentuale aggiuntiva rispetto a quella spettante ai sensi dell’articolo 94 della l.r. 68/2011 , pari a 0,15 per cento; parallelamente, all’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio la percentuale spettante è ridotta dello 0,15 per cento; a decorrere dall'anno 2015 la percentuale aggiuntiva e quella posta in riduzione è dello 0,30 per cento;
d) l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio può realizzare, secondo le proprie autonome determinazioni, interventi, non ancora avviati e già programmati e finanziati, sul territorio del comune estinto di Fabbriche di Vallico;
e) all’Unione Comuni Garfagnana è attribuita la competenza sulle istanze, relative alle funzioni, ai compiti e alle attività in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, già presentate nell'anno 2013, per il territorio del Comune di Fabbriche di Vallico e attinenti a competenze finanziarie dell’anno 2014; l'Unione di comuni Media Valle del Serchio provvede, a tal fine, al trasferimento delle istanze, dandone comunicazione ai soggetti interessati;
f) restano di competenza dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio i procedimenti, diversi da quelli indicati alla lettera e), relativi alle funzioni, ai compiti e alle attività in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, avviati e non conclusi alla data del 31 dicembre 2013, compresi quelli concernenti opere, nonché i relativi contenziosi, che riguardano il territorio del Comune di Fabbriche di Vallico;
g) l’Unione Comuni Garfagnana subentra nella convenzione per la gestione dei beni agricolo-forestali stipulata dalla Regione e dal Comune di Fabbriche di Vallico, ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 39/2000 per il territorio dell’estinto Comune di Fabbriche di Vallico;
h) l’Unione Comuni Garfagnana e l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio aggiornano, ove occorra, gli atti di programmazione per il territorio di competenza.
Art. 12
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Allegati:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.