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Legge regionale 30 luglio 2013, n. 43

Istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli, per fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 2 agosto 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 133 della Costituzione;


Visto l’articolo 77, comma 2, dello Statuto;


Visto l’Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);


Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);


Visto l’articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Viste le deliberazioni di richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli, presentate rispettivamente dal Comune di Fabbriche di Vallico con lettera del 23 ottobre 2012, prot. 3075, e dal Comune di Vergemoli con lettera del 23 ottobre 2012, prot. 2063;


Visto l’ordine del giorno 19 novembre 2012, n. 175, con il quale il Consiglio regionale ha espresso orientamento favorevole all’approvazione della presente legge;


Visto il risultato del referendum consultivo sull’istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli, tenutosi tra le popolazioni dei comuni interessati alla fusione nei giorni 21 e 22 aprile 2013 con il seguente esito:


- Comune di Vergemoli: risposte affermative (SI) voti n. 145; risposte negative (NO) voti n. 63;

- Comune di Fabbriche di Vallico: risposte affermative (SI) voti n. 250; risposte negative (NO) voti n. 31.

Totale risposte affermative (SI) voti n. 395; totale risposte negative (NO) voti n. 94;


Considerato quanto segue:


1. Il progetto per la fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;

2. Il processo di fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli è destinato a produrre significativi benefici in tema di razionalizzazione dei costi, incremento dei livelli di efficienza e produttività dell’azione amministrativa;

3. I Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli, ai fini della verifica referendaria, hanno attivato un percorso di informazione, sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini al rinnovamento delle due amministrazioni comunali;

4. Al fine di pervenire nel 2014 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Fabbriche di Vergemoli è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2014;

5. Al fine di salvaguardare la continuità amministrativa, si prevede la permanenza negli incarichi esterni dei consiglieri comunali cessati per effetto della fusione, fino alla nomina dei successori. La medesima previsione si rende necessaria rispetto ai soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi. Restano ferme le cause di cessazione, decadenza e i principi in materia di durata degli organi amministrativi previsti dalla legislazione vigente;

6. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;

7. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che, fino alle elezioni amministrative, il nuovo comune sia gestito da un commissario, siano individuati, in via transitoria, la sede provvisoria, il revisore contabile, la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli e si prevede che, fino all'approvazione dello statuto da parte degli organi del nuovo ente si applichino, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Vergemoli;

8. Si chiarisce che restano inalterati i benefici dei territori già classificati montani dallo Stato.

9. Si prevede che il Comune di Fabbriche di Vergemoli, nonostante abbia meno di tremila abitanti, debba essere escluso dai comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, in quanto i comuni originari avrebbero potuto adempiere all'obbligo costituendo tra di loro un’unione di comuni a disciplina differenziata, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), come modificato dal Sito esternodecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 , e la fusione a cui oggi invece sono pervenuti, realizzando il più elevato grado di integrazione possibile tra di loro, determina il massimo raggiungimento della finalità della legge statale.

10. Si dispone sulla fuoriuscita del Comune di Fabbriche di Vergemoli dalle unioni cui appartenevano i comuni originari, affidando agli organi del nuovo comune la scelta relativa a quale unione appartenere, regolando, nel periodo transitorio, per ragioni di continuità amministrativa, l'operatività delle rispettive unioni sulle frazioni del territorio del nuovo comune, garantendo altresì la continuità su detti territori delle gestioni associate esercitate da altri comuni, comunque non oltre la data del 31 agosto 2014 e disciplinando gli effetti della fuoriuscita dei comuni originari dalle rispettive unioni, al fine di garantire operatività degli organi di queste.


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.