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Legge regionale 22 luglio 2013, n. 39

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012 , nonché alla l.r. 60/1996 , alla l.r. 32/2003 e alla l.r. 77/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 22 luglio 2013

CAPO III
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana")
Art. 3
1. Al numero 1 della lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), dopo le parole:
“tale funzione”
sono inserite le seguenti:
“, anche mediante la convalida di una perizia effettuata da soggetti abilitati”
.
2. Al numero 2 della lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 77/2004 le parole:
“, allorquando, per ragioni di urgenza o complessità della stima, l'Amministrazione lo ritenga opportuno
" sono soppresse.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 77/2004 è inserito il seguente:
“2 bis. Nei casi previsti dalla legge resta fermo l’obbligo di valutazione o attestazione da parte di uffici o agenzie pubbliche abilitate.”
.
Art. 4
1. Il comma 9 dell’articolo 24 della l.r. 77/2004 è sostituito dal seguente:
“9. Qualora l'offerta al pubblico vada deserta o infruttuosa si procede a trattativa privata ed il prezzo base può essere decurtato fino al 20 per cento in ragione delle condizioni di mercato con atto motivato del dirigente anche previa perizia ai sensi dell'articolo 21, comma 2.”
.
Art. 5
- Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 77/2004
1. L’articolo 35 della l.r. 77/2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 35 - Norma transitoria
1. Le procedure di alienazione in corso alla data di entrata in vigore del presente comma si concludono secondo la procedura vigente al momento in cui è stato pubblicata l’offerta al pubblico, salva l’applicazione della decurtazione del prezzo fino al 20 per cento, qualora la seconda asta vada deserta.”
.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.