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Legge regionale 22 luglio 2013, n. 39

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012 , nonché alla l.r. 60/1996 , alla l.r. 32/2003 e alla l.r. 77/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 22 luglio 2013

Art. 5
- Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 77/2004
1. L’articolo 35 della l.r. 77/2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 35 - Norma transitoria
1. Le procedure di alienazione in corso alla data di entrata in vigore del presente comma si concludono secondo la procedura vigente al momento in cui è stato pubblicata l’offerta al pubblico, salva l’applicazione della decurtazione del prezzo fino al 20 per cento, qualora la seconda asta vada deserta.”
.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.