Legge regionale 22 luglio 2013, n. 39
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012 , nonché alla l.r. 60/1996 , alla l.r. 32/2003 e alla l.r. 77/2004 .
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 22 luglio 2013
Art. 3
- Modifiche all’articolo 21 della l.r. 77/2004
1. Al numero 1 della lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), dopo le parole:
“tale funzione”
sono inserite le seguenti:“, anche mediante la convalida di una perizia effettuata da soggetti abilitati”
.2. Al numero 2 della lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 77/2004 le parole:
“, allorquando, per ragioni di urgenza o complessità della stima, l'Amministrazione lo ritenga opportuno
" sono soppresse.3. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 77/2004 è inserito il seguente:
“2 bis. Nei casi previsti dalla legge resta fermo l’obbligo di valutazione o attestazione da parte di uffici o agenzie pubbliche abilitate.”
.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.