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Legge regionale 22 luglio 2013, n. 39

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012 , nonché alla l.r. 60/1996 , alla l.r. 32/2003 e alla l.r. 77/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 22 luglio 2013

Art. 3
1. Al numero 1 della lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), dopo le parole:
“tale funzione”
sono inserite le seguenti:
“, anche mediante la convalida di una perizia effettuata da soggetti abilitati”
.
2. Al numero 2 della lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 77/2004 le parole:
“, allorquando, per ragioni di urgenza o complessità della stima, l'Amministrazione lo ritenga opportuno
" sono soppresse.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 77/2004 è inserito il seguente:
“2 bis. Nei casi previsti dalla legge resta fermo l’obbligo di valutazione o attestazione da parte di uffici o agenzie pubbliche abilitate.”
.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.