Menù di navigazione

Legge regionale 22 luglio 2013, n. 39

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012 , nonché alla l.r. 60/1996 , alla l.r. 32/2003 e alla l.r. 77/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 22 luglio 2013

Art 14
- Inserimento dell'articolo 46 ter nella l.r. 77/2012
1. Dopo l'articolo 46 bis della l.r. 77/2012 è inserito, il seguente:
“Art. 46 ter - Disposizioni relative a Interporto della Toscana centrale S.p.A.
1. Nel rispetto dell’
Sito esternoarticolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010
convertito dalla
Sito esternol. 22/2012
, e dell’
articolo 3 della l.r. 20/2008
, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della società Interporto della Toscana centrale S.p.A. fino alla concorrenza di euro 1.100.000,00, ai fini del consolidamento dell’equilibrio patrimoniale e per supportare nuovi investimenti, previa valutazione da parte della Giunta regionale medesima del relativo piano industriale debitamente aggiornato, da cui risulti la convenienza e sostenibilità a lungo termine degli investimenti effettuati dalla Regione.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.100.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013."
.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.