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Legge regionale 22 luglio 2013, n. 39

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012 , nonché alla l.r. 60/1996 , alla l.r. 32/2003 e alla l.r. 77/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 22 luglio 2013

Art. 11
1. Al comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 77/2012 le parole:
“per l’anno 2013 e fino all’importo massimo di euro 750.000,00 per l’anno 2014”
sono sostituite dalle seguenti:
“per ciascuno degli anni 2014 e 2015”
.
2. Il comma 2 dell’articolo 46 della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:
“2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 750.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014 e 2015.”
.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.