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Legge regionale 17 luglio 2013, n. 38

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 22 luglio 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 ;


Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 29 maggio 2013;


Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario rinviare al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell’Sito esternoarticolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 , relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetica), sia per quanto concerne l’elenco delle attrezzature utilizzabili per l’attività di estetica, sia per quanto concerne le corrispondenti schede tecniche contenenti informazioni sulle caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio, di applicazione e le cautele da adottare;


2. Si rende opportuno demandare al regolamento regionale l’individuazione delle prestazioni di attività di estetica eseguibili presso il domicilio del committente, nonché la disciplina, ove necessario, delle modalità di attuazione dei percorsi formativi previsti dal d.m. sviluppo economico 110/2011;


3. Si rende inoltre necessario adeguare le previsioni relative al titolo abilitativo per l’esercizio delle attività previste dalla l.r. 28/2004 alle sopravvenute modifiche dell’Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), introdotte dal legislatore statale relativamente alla sostituzione dell’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla dichiarazione di inizio attività;


4. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 12, comma 4 bis, del d.l. 5/2012 convertito dalla Sito esternol. 35/2012 , si rende necessario prevedere che l’esercizio congiunto dell’attività di estetica con altra attività commerciale richieda la presentazione di un’unica SCIA, per entrambe le attività, a prescindere dal criterio della prevalenza dell’attività di estetica su quella commerciale;


5. Si ritiene opportuno riformulare la norma sulle sanzioni al fine di ricalibrarne l’entità in ragione del grado di pericolosità e delle diverse fattispecie;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), le parole: “
, come da ultimo modificata dalla Sito esternolegge 1 marzo 2002, n. 39 .
” sono soppresse.
2. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 28/2004 è sostituito dal seguente:
2. Le attrezzature utilizzabili per le attività di estetica, nonché le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, sono disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell’Sito esternoarticolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 , relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetica).
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 28/2004 è aggiunto il seguente:
2 bis. Le attrezzature utilizzabili per le attività di tatuaggio e piercing sono indicate dal regolamento regionale di cui all’articolo 5.
”.
Art. 2
b) le modalità di utilizzo delle attrezzature, fatto salvo quanto previsto dal d.m. sviluppo economico 110/2011;
”.
d bis) individuazione delle prestazioni di attività di estetica che possono essere eseguite presso il domicilio del committente;
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 28/2004 le parole: “
comma 2
” sono sostituite dalle seguenti “
comma 2 bis
”.
Art. 3
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 28/2004 le parole: “
dichiarazione d’inizio attività
” sono sostituite dalle seguenti: “
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
”.
Art. 4
- Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 28/2004
1. L’articolo 7 della l.r. 28/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Segnalazione certificata di inizio attività
1. Le attività di cui all'articolo 1, sono soggette a SCIA con la quale si attesta il rispetto di quanto previsto dalla legge regionale e dai regolamenti regionale e comunale.
2. La SCIA è presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune ove ha sede l'attività.
3. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa).
4. L’esercizio congiunto delle attività di cui all’articolo 1, con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza, è soggetto alla presentazione della SCIA e al rispetto dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
5. Il SUAP trasmette la SCIA all'azienda unità sanitaria locale (USL) ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste all'articolo 11.
”.
Art. 5
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 28/2004 è sostituito dal seguente:
1. All’attività di estetica e di tatuaggio e piercing esercitata in forma di impresa artigiana si applica la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e di semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane).
”.
3. Il comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 28/2004 è sostituito dal seguente:
5. Gli esercizi commerciali possono esercitare l'attività di estetica nel rispetto del regolamento comunale di cui all'articolo 6, e a condizione che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualifica professionale prevista all'articolo 10.
”.
4. Al comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 28/2004 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “
dall’articolo 7, commi 1 e 2, della l.r. 53/2008
”.
5. Il comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 28/2004 è sostituito dal seguente:
7. L'attività di estetica può essere svolta presso il domicilio dell'esercente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 6. Coloro che esercitano l´attività di estetica, o i loro dipendenti appositamente incaricati, in possesso della qualifica professionale di estetista, possono fornire, presso il domicilio del committente, determinate prestazioni individuate dal regolamento regionale di cui all´articolo 5.
”.
Art. 6
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 28/2004 è sostituito dal seguente:
2. L’attività di piercing del padiglione auricolare è soggetta a comunicazione all’azienda USL competente per territorio trenta giorni prima dall’avvio dell’attività.
Art. 7
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 28/2004 le parole: “
come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65 ,
” sono soppresse.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 28/2004 le parole da “
dagli articoli 80, 81 ed 82
” alla parola “l
avoro”).
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall’articolo 66 decies del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”) e dal disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dallo stesso d.p.g.r. 47/R/2003, approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2009, n. 532.
”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 28/2004 è inserito il seguente:
4 bis. Il regolamento regionale di cui all’articolo 5, disciplina, ove necessario, le modalità di attuazione dei percorsi formativi specifici previsti per l’utilizzo di determinate attrezzature dal d.m. sviluppo economico 110/2011.
”.
Art. 8
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 11 della l.r. 28/2004 è aggiunto il seguente:
6 bis. Qualora l’interessato non ottemperi al provvedimento di chiusura dell’attività, il comune, previa diffida, provvede all’esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell’apposizione dei sigilli.
”.
Art. 9
- Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 28/2004
1. L’articolo 12 della l.r. 28/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 12 - Sanzioni
1. Chiunque esercita l'attività senza aver presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 e alla chiusura dell’attività.
2. Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 10, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e alla chiusura dell’attività.
3. Chiunque esercita l’attività senza che sia stato designato in ogni sede dell’impresa almeno un responsabile tecnico di cui all’articolo 8, comma 7 bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell’attività di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
4. Chiunque nell’esercizio dell’attività di estetica utilizza attrezzature senza avere svolto il percorso formativo specifico, ove previsto dal d.m. sviluppo economico 110/2011, secondo le modalità definite dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell’attività di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 e al sequestro dell’attrezzatura.
5. Chiunque esercita l’attività senza il possesso dei requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari di cui ai regolamenti indicati agli articoli 5 e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell’attività di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
6. Qualora sia stata inflitta la sanzione amministrativa di cui al comma 5, per mancanza dei requisiti minimi strutturali, il comune dispone la sospensione dell’attività sino al reintegro dei requisiti richiesti.
7. Chiunque esercita l’attività senza l’osservanza delle modalità di utilizzo delle attrezzature previste dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, e dal d.m. sviluppo economico 110/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell’attività di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
8. Chiunque nell’esercizio dell’attività utilizza attrezzature che non sono comprese negli elenchi allegati al regolamento regionale di cui all’articolo 5, e al d.m. sviluppo economico 110/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell’attività di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e al sequestro dell’attrezzatura.
9. Chiunque esegue tatuaggi o piercing a minori di anni quattordici, ad esclusione del piercing auricolare, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e alla cessazione dell'attività.
10. Chiunque esegue tatuaggi o piercing a minori che hanno compiuto quattordici anni, in assenza del consenso di cui all'articolo 4, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 e alla sospensione dell’attività per un periodo da sei mesi ad un anno.
11. Chiunque esegue piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici in assenza del consenso di cui all'articolo 4, comma 2 bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.
12. Chiunque esegue tatuaggi o piercing nelle sedi anatomiche di cui all'articolo 4, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00.
13. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
14. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
”.
Art. 10
- Abrogazione dell’articolo 16 della l.r. 28/2004
1. L’articolo 16 della l.r. 28/2004 è abrogato.
Art. 11
- Inserimento dell’articolo 16 bis nella l.r. 28/2004
1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 28/2004 è aggiunto il seguente:
Art. 16 bis - Adeguamento del regolamento regionale
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 17 luglio 2013, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”), la Giunta regionale adegua il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”), all’articolo 5, comma 1, lettera d bis), e all’articolo 10, comma 4 bis.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.