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Legge regionale 17 luglio 2013, n. 38

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 22 luglio 2013

Art. 8
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 11 della l.r. 28/2004 è aggiunto il seguente:
6 bis. Qualora l’interessato non ottemperi al provvedimento di chiusura dell’attività, il comune, previa diffida, provvede all’esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell’apposizione dei sigilli.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.