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Legge regionale 17 luglio 2013, n. 38

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 22 luglio 2013

Art. 7
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 28/2004 le parole: “
come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65 ,
” sono soppresse.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 28/2004 le parole da “
dagli articoli 80, 81 ed 82
” alla parola “l
avoro”).
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall’articolo 66 decies del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”) e dal disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dallo stesso d.p.g.r. 47/R/2003, approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2009, n. 532.
”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 28/2004 è inserito il seguente:
4 bis. Il regolamento regionale di cui all’articolo 5, disciplina, ove necessario, le modalità di attuazione dei percorsi formativi specifici previsti per l’utilizzo di determinate attrezzature dal d.m. sviluppo economico 110/2011.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.