Legge regionale 17 luglio 2013, n. 38
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 22 luglio 2013
Art. 6
- Modifiche all’articolo 9 della l.r. 28/2004
1.
Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 28/2004 è sostituito dal seguente:
“
2. L’attività di piercing del padiglione auricolare è soggetta a comunicazione all’azienda USL competente per territorio trenta giorni prima dall’avvio dell’attività.
”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.