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Legge regionale 17 luglio 2013, n. 38

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 22 luglio 2013

Art. 5
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 28/2004 è sostituito dal seguente:
1. All’attività di estetica e di tatuaggio e piercing esercitata in forma di impresa artigiana si applica la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e di semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane).
”.
3. Il comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 28/2004 è sostituito dal seguente:
5. Gli esercizi commerciali possono esercitare l'attività di estetica nel rispetto del regolamento comunale di cui all'articolo 6, e a condizione che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualifica professionale prevista all'articolo 10.
”.
4. Al comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 28/2004 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “
dall’articolo 7, commi 1 e 2, della l.r. 53/2008
”.
5. Il comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 28/2004 è sostituito dal seguente:
7. L'attività di estetica può essere svolta presso il domicilio dell'esercente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 6. Coloro che esercitano l´attività di estetica, o i loro dipendenti appositamente incaricati, in possesso della qualifica professionale di estetista, possono fornire, presso il domicilio del committente, determinate prestazioni individuate dal regolamento regionale di cui all´articolo 5.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.