Legge regionale 17 luglio 2013, n. 38
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 22 luglio 2013
Art. 2
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 28/2004
1.
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 28/2004 è sostituita dalla seguente:
“
b) le modalità di utilizzo delle attrezzature, fatto salvo quanto previsto dal d.m. sviluppo economico 110/2011;
”.2.
Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 28/2004 è inserita la seguente:
“
d bis) individuazione delle prestazioni di attività di estetica che possono essere eseguite presso il domicilio del committente;
”.3. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 28/2004 le parole: “
comma 2
” sono sostituite dalle seguenti “
comma 2 bis
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.