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Legge regionale 17 luglio 2013, n. 38

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 22 luglio 2013

Art. 2
b) le modalità di utilizzo delle attrezzature, fatto salvo quanto previsto dal d.m. sviluppo economico 110/2011;
”.
d bis) individuazione delle prestazioni di attività di estetica che possono essere eseguite presso il domicilio del committente;
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 28/2004 le parole: “
comma 2
” sono sostituite dalle seguenti “
comma 2 bis
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.