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Legge regionale 17 luglio 2013, n. 38

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 22 luglio 2013

Art. 11
- Inserimento dell’articolo 16 bis nella l.r. 28/2004
1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 28/2004 è aggiunto il seguente:
Art. 16 bis - Adeguamento del regolamento regionale
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 17 luglio 2013, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”), la Giunta regionale adegua il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”), all’articolo 5, comma 1, lettera d bis), e all’articolo 10, comma 4 bis.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.