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Legge regionale 4 luglio 2013, n. 34

Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 12 luglio 2013

Art. 5
- Controllo e revoca dei contributi
1. Le strutture individuate dagli strumenti di programmazione di cui all’articolo 4, comma 2, quali soggetti gestori delle procedure per la realizzazione degli interventi ivi previsti, sono deputate al controllo sulla corretta gestione degli stessi da parte dei beneficiari, secondo le modalità previste dagli atti stessi.
2. La perdita dei requisiti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, nel periodo di intercorrente fra il riconoscimento del beneficio e la sua completa erogazione, costituisce causa di revoca dei benefici.
3. Il mancato, totale o parziale, adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario costituisce causa di revoca dei benefici.
4. La Giunta regionale sottoscrive protocolli d’intesa con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) per la rilevazione e per la messa a disposizione dei dati necessari per il controllo della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 settembre 2013, n. 49 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 58 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 58 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.