Menù di navigazione

Legge regionale 4 luglio 2013, n. 34

Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 12 luglio 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera b), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni);


Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese);


Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale delle comunicazioni);


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).


Considerato quanto segue:


1. La Regione Toscana considera da sempre il ruolo dell’informazione libera e plurale come un bene di assoluto interesse pubblico e la stessa Regione all’articolo 4, comma 1, lettera b), dello Statuto, annovera, tra le sue finalità principali, la promozione dei diritti al pluralismo dell’informazione e della comunicazione come bisogno individuale e valore collettivo;


2. Le politiche regionali sono sempre state attente al settore dell’informazione, in primo luogo attraverso la legge di riferimento (l.r. 22/2002 ), con la quale sono state predisposte le basi per iniziative di sostegno che sono state realizzate nel tempo e, più recentemente, col passaggio al digitale terrestre, attraverso gli interventi finalizzati a sostenere gli investimenti in hardware delle imprese chiamate ad affrontare lo “switch-off”;


3. Si rende opportuno, alla luce del mutato contesto dell’informazione plurale toscana, fornire strumenti di supporto al suo mantenimento e alla qualificazione delle sue componenti, nella direzione auspicata di una sempre migliore e maggiore informazione ai cittadini;


4. In quest’ottica, particolare attenzione viene posta alla corrispondenza fra imprese di informazione locale ammissibili agli interventi di sostegno ipotizzati dal provvedimento e rispetto delle discipline normative in materia di regolarità di contratto di lavoro giornalistico, regolarità contributiva, riconoscimento della recente normativa sull’equo compenso per la figura dei collaboratori;


5. Il provvedimento proposto si pone dunque come norma quadro dalla quale far scaturire, mediante strumenti di programmazione già previsti dall’ordinamento regionale, gli interventi di sostegno materiale ed immateriale alle imprese di informazione locale, di formazione degli operatori, di incentivazione all’ingresso o al rafforzamento del capitale delle imprese stesse. Tale ultimo intervento è funzionale, tramite la manovrabilità concessa alla Regione sulle deduzioni dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a rafforzare il capitale delle imprese di informazione con conseguenti benefici anche sulle possibilità di accesso al credito per la realizzazione di ulteriori nuovi investimenti;


6. Al fine di utilizzare in modo efficiente le risorse è necessario operare controlli per eventuali revoche dei contributi nei confronti dei beneficiari che non siano più in possesso dei requisiti e si prevede che la Giunta regionale sottoscriva protocolli d’intesa con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) per la rilevazione e per la messa a disposizione dei dati necessari al suddetto controllo;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 16 settembre 2013, n. 49 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 58 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 58 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.