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Legge regionale 4 luglio 2013, n. 34

Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 12 luglio 2013

Art. 3
- Requisiti
1. Sono beneficiarie degli interventi le imprese di cui all’articolo 2, che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) regolarità nel pagamento degli stipendi al personale e dei relativi oneri, per questi ultimi attestata attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché attraverso la verifica della regolarità contributiva all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);
b) presenza di personale giornalistico dipendente, con versamento dei contributi all’INPGI, assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) e, relativamente alle emittenti radiotelevisive locali, dalla Federazione radio televisioni (FRT);
c) inquadramento degli eventuali collaboratori redazionali secondo i contratti giornalistici o retribuzione mediante equo compenso così come definito dalla Sito esternolegge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico).
2. In particolare, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1, per ciascun ambito individuato all’articolo 2, l’impresa deve possedere anche i seguenti specifici requisiti:
a) per le emittenze televisive digitali terrestre (DTT):
1) segnale di copertura del territorio ricadente per almeno il 70 per cento in territorio toscano o, in alternativa, il 90 per cento del territorio toscano per chilometri quadrati illuminati;
2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni due iscritti impiegati;
3) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale;
4) la trasmissione per almeno due ore e mezza quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00 - 22:30) di informazione locale autoprodotta e, a titolo gratuito e per almeno mezz'ora delle due ore e mezza suddette, di contenuti autoprodotti da soggetti indipendenti operanti in Toscana o comunque relativi alla tradizione, cultura, costume, territorio ed attività della Toscana.
b) per le emittenze radiofoniche via etere:
1) copertura territoriale per almeno il 70 per cento in territorio toscano;
2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;
3) redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale;
4) informazione locale autoprodotta per almeno due ore e mezza del palinsesto diurno (ore 7.00 - 22.30)..
c) per le web tv:
1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni due iscritti impiegati;
2) redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti;
3) la trasmissione per almeno due ore e mezza quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00 - 22:30) di informazione locale autoprodotta e, a titolo gratuito e per almeno mezz'ora delle due ore e mezza suddette, di contenuti autoprodotti da soggetti indipendenti operanti in Toscana o comunque relativi alla tradizione, cultura, costume, territorio ed attività della Toscana.
d) per le web radio:
1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;
2) redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente;
3) informazione locale autoprodotta per almeno due ore e mezza del palinsesto diurno (ore 7.00 - 22.30).
e) per la stampa quotidiana e periodica:
1) prodotto diffuso a pagamento in almeno un terzo dei comuni della Toscana;
2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni tre iscritti impiegati;
3) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale;
4) informazione locale autoprodotta per almeno il 60 per cento della propria foliazione complessiva.
f) per i quotidiani e periodici online:
1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;
2) redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale;
3) informazione locale autoprodotta per almeno il 60 per cento degli articoli pubblicati;
g) per le agenzie di stampa quotidiana via web:
1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;
2) redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti di cui uno con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale;
3) informazione locale autoprodotta per almeno il 60 per cento delle notizie pubblicate.
3. Sono escluse:
a) le imprese che sono state sanzionate dall'Autorità oer le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione Sito esternodel capo II del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore della presente legge, nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande relative agli interventi di cui all'articolo 4;
b) le emittenti di televendita, di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera aa), numero 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 settembre 2013, n. 49 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 58 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 58 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.