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Legge regionale 4 luglio 2013, n. 34

Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 12 luglio 2013

Art. 2
- Definizioni
1. Sono imprese dell’informazione operanti in ambito locale le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, iscritte nel registro degli operatori della comunicazione, con sede (1)

Parole soppresse con l.r. 16 settembre 2013, n. 49, art. 1.

operativa nella Regione Toscana, che svolgono la propria attività in uno dei seguenti ambiti:
a) emittenza televisiva digitale terrestre (DTT);
b) emittenza radiofonica via etere;
c) web tv, ovvero emittenze che trasmettono esclusivamente via web;
d) web radio, ovvero radio che trasmettono esclusivamente via web;
e) stampa quotidiana e periodica;
f) quotidiani e periodici online;
g) agenzie di stampa quotidiana via web.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 settembre 2013, n. 49 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 58 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 58 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.