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Legge regionale 4 luglio 2013, n. 34

Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 12 luglio 2013

Art. 1
- Oggetto
1. La Regione Toscana con la presente legge detta disposizioni per il sostegno alle imprese di informazione operanti in ambito locale, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), dello Statuto, relative al perseguimento, fra le finalità principali della propria azione, della promozione dei diritti al pluralismo dell’informazione e della comunicazione.
2. Il sostegno è orientato a favorire la presenza e lo sviluppo di una molteplicità di imprese del settore, operanti in ambito locale, in particolare mediante:
a) la tutela del lavoro, della sua qualità e professionalità, e dell’occupazione nelle imprese di informazione e comunicazione;
b) il sostegno all’innovazione organizzativa e tecnologica.
3. Gli interventi sono attivati nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 settembre 2013, n. 49 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 58 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 58 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.