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Legge regionale 18 giugno 2013, n. 33

Integrazione alla disciplina del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2013





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r.25/1998 , alla l.r. 61/2007 , alla l.r.20/2006 , alla l.r.30/2005 , alla l.r.91/1998 , alla l.r.35/2011 e alla l.r.14/2007 );


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 29 maggio 2013;


Considerato quanto segue:


1. Nel caso in cui, a seguito delle modifiche alle delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO), approvate con atto del Consiglio regionale secondo quanto previsto dall’articolo 30 della l.r. 69/2011 , i comuni di una provincia transitino ad un ATO diverso da quello cui la stessa provincia appartiene, si rende necessario disciplinare un apposito procedimento per l’approvazione dei piani interprovinciali, che attualmente hanno come ambito territoriale di riferimento quello degli ATO, anche al fine di evitare che una medesima provincia si trovi a dover approvare due diversi piani interprovinciali;


2. Poiché la gestione dei rifiuti urbani deve essere organizzata sulla base degli ATO, è necessario prevedere che la pianificazione degli aspetti ad essa attinenti sia contenuta nel piano interprovinciale delle province appartenenti all’ATO cui sono transitati i comuni, ancorché questi a loro volta appartengano ad una provincia diversa;


3. Si rende comunque opportuno garantire una partecipazione della provincia cui appartengono i comuni ceduti alla formazione del suddetto piano interprovinciale, attraverso l’espressione di un parere che, per il territorio di competenza e quindi per la sola disciplina dei rifiuti urbani, dia conto della conformità al proprio piano territoriale di coordinamento;


4. Resta fermo invece che i contenuti pianificatori diversi da quelli relativi ai rifiuti urbani continuano ad essere trattati, anche per i territori dei comuni ceduti, nell’ambito del piano interprovinciale della provincia cedente, in quanto tali contenuti pianificatori non hanno come ambito territoriale di riferimento quello dell’ATO;


Approva la presente legge


Art. 1
- Inserimento dell’articolo 12 quater nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 12 ter della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente:
“Art. 12 quater
Procedimento per l’adozione e approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti per le province ricadenti tra due ATO
1. Qualora, a seguito della deliberazione di cui all’
articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
(Istituzione dell’autorità idrica toscana e dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla
l.r.25/1998
, alla
l.r. 61/2007
, alla
l.r.20/2006
, alla
l.r.30/2005
, alla
l.r.91/1998
, alla
l.r.35/2011
e alla
l.r.14/2007
), uno o più comuni di una provincia transitino ad un ATO diverso da quello cui la stessa provincia appartiene, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. La provincia di cui al comma 1, adotta e approva solo il piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo all’ATO cui appartiene. Tale piano, per i territori dei comuni che sono transitati a diverso ATO, non contiene e non disciplina gli aspetti di cui all’articolo 11, comma 1, relativi ai rifiuti urbani.
3. Il piano interprovinciale dei rifiuti relativo all’ATO a cui i comuni sono transitati contiene e disciplina, per il territorio di tali comuni, gli aspetti di cui all’articolo 11, comma 1, esclusivamente per quanto concerne i rifiuti urbani.
4. Ai fini dell’approvazione del piano interprovinciale di cui al comma 3, la provincia di cui al comma 1:
a) inoltra alla provincia che convoca la conferenza di cui all’articolo 12, comma 2, gli elementi necessari per la redazione della proposta di piano relativi al territorio dei comuni transitati;
b) esprime parere vincolante prima dell’adozione e dell’approvazione del piano relativamente alla parte che riguarda il territorio dei comuni transitati, dando conto della conformità delle previsioni con il proprio piano territoriale di coordinamento. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta, in caso di silenzio, il parere si intende reso in senso favorevole.”.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.