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Legge regionale 18 giugno 2013, n. 32

Istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò, per fusione dei Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò.

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2013




il seguente regolamento



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;


Visto l’articolo 77, comma 2, della Statuto;


Visto l’Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);


Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);


Visto l’articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò presentata congiuntamente dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;


Visto l’ordine del giorno 21 novembre 2012, n. 174, con il quale il Consiglio regionale ha espresso orientamento favorevole all’approvazione della presente legge;


Visto il risultato del referendum consultivo sull’istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò, tenutosi tra le popolazioni dei comuni interessati alla fusione nei giorni 21 e 22 aprile 2013, con il seguente esito:


- Comune di Castelfranco di Sopra: risposte affermative (SI) voti n. 947; risposte negative (NO) voti n. 605;

- Comune di Pian di Scò: risposte affermative (SI) voti n. 920; risposte negative (NO) voti n. 827;

Totale risposte affermative (SI) voti n. 1.867; totale risposte negative (NO) voti n. 1.432;


Considerato quanto segue:


1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò si pone nella prospettiva di un miglioramento dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori, nonché di un miglioramento dei livelli di efficienza dell’azione amministrativa e di riduzione della spesa pubblica;


2. I Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò hanno già attivato numerose sinergie che si sono formalizzate in politiche condivise e nella gestione associata di servizi;


3. I Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò, prima di procedere alla richiesta alla Giunta regionale di presentazione della proposta di legge regionale per la loro fusione, hanno avviato un processo partecipativo tendente ad informare e coinvolgere la popolazione delle due comunità riguardo alla possibile fusione fra i due comuni tramite l’organizzazione di iniziative politiche, sociali e culturali che hanno messo in evidenza un crescente interesse della popolazione verso il progetto di fusione;


4. Al fine di pervenire nel 2014 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Castelfranco Piandiscò è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2014;


5. Al fine di salvaguardare la continuità amministrativa, si prevede la permanenza negli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti dei consiglieri comunali cessati per effetto della fusione, fino alla nomina dei successori. La medesima previsione si rende necessaria rispetto ai soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi. Restano ferme le cause di cessazione, decadenza e i principi in materia di durata degli organi amministrativi previsti dalla legislazione vigente;


6. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;


7. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che, fino alle elezioni amministrative, il nuovo comune sia gestito da un commissario e sono stabiliti, in via transitoria, la sede provvisoria, il revisore contabile, la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò e si prevede che, fino all'approvazione dello statuto da parte degli organi del nuovo ente, si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Castelfranco di Sopra;


8. Si chiarisce che restano inalterati i benefici dei territori degli estinti Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò già classificati montani dallo Stato e dalla Regione;


9. Si disciplinano i rapporti derivanti dall’appartenenza dei comuni estinti all’unione di comuni denominata Unione dei comuni del Pratomagno e si individuano in via transitoria norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell’unione di comuni e modalità per l’individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il Comune di Castelfranco Piandiscò;


Approva la presente legge


Art. 1
- Istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò
1. E’ istituito, dalla data del 1° gennaio 2014, il Comune di Castelfranco Piandiscò, mediante fusione dei Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò, in Provincia di Arezzo.
2. Il territorio del Comune di Castelfranco Piandiscò è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).
3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
4. Alla data del comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del Comune di Castelfranco Piandiscò le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica nel Comune di Pian di Scò alla data dell’estinzione.
5. In conformità all’Sito esternoarticolo 141, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), i consiglieri comunali cessati per effetto del comma 3, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dal comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
Art. 2
- Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici
1. Il Comune di Castelfranco Piandiscò subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Castelfranco Piandiscò.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio maturata.
4. Le risorse destinate, per l'anno 2013, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Regioni ed Autonomie locali 1° aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l’intero importo, a decorrere dal 2014, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Castelfranco Piandiscò.
Art. 3
- Commissario
1. Fino all’insediamento dei nuovi organi del Comune di Castelfranco Piandiscò a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del Comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.
Art. 4
- Organizzazione amministrativa provvisoria
1. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Castelfranco Piandiscò e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall’intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente disposto dall’intesa di cui al comma 1, la sede provvisoria del Comune di Castelfranco Piandiscò è situata presso la sede dell’estinto Comune di Castelfranco di Sopra.
4. Le disposizioni dell’intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all’approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Castelfranco Piandiscò.
Art. 5
- Vigenza degli atti
1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2013 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Castelfranco Piandiscò.
2. Ai fini dell’applicazione dell’Sito esternoarticolo 163 d.lgs. 267/2000 , per stanziamenti dell’anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci 2013 definitivamente approvati dai comuni estinti.
Art. 6
- Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale
1. Gli organi del Comune di Castelfranco Piandiscò, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. Fino all’entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Castelfranco Piandiscò si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell’estinto Comune di Castelfranco di Sopra vigenti alla data del 31 dicembre 2013.
Art. 7
- Partecipazione e decentramento dei servizi
1. Lo statuto del Comune di Castelfranco Piandiscò prevede che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
Art. 8
- Contributi statali e regionali
1. Il Comune di Castelfranco Piandiscò è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti.
2. Al Comune di Castelfranco Piandiscò è concesso un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall’articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
Art. 9
- Disposizioni sui territori montani
1. Al Comune di Castelfranco Piandiscò si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011 , in relazione al territorio classificato montano degli estinti comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò, così come riportato nell’allegato B della l.r. 68/2011 . L’istituzione del Comune di Castelfranco Pian di Scò non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Restano ferme la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò e la classificazione del territorio montano di detti comuni ai fini regionali.
Art. 10
- Disposizioni finali
1. Il Comune di Castelfranco Piandiscò continua a far parte dell’unione di comuni denominata Unione dei comuni del Pratomagno in luogo dei Comuni estinti, salvo l’eventuale recesso a norma di statuto dell’Unione stessa.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il commissario di cui all’articolo 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell’Unione dei comuni del Pratomagno. Il numero dei componenti il consiglio dell’Unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell’Unione dalla data di proclamazione del sindaco di Castelfranco Piandiscò. Il consiglio dell’Unione è altresì integrato nella sua composizione dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo dei rappresentanti del Comune di Castelfranco Piandiscò.
3. Il consiglio del Comune di Castelfranco Piandiscò provvede all’elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell’Unione dei comuni del Pratomagno nel termine stabilito dallo statuto dell’Unione stessa; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del Comune i soggetti individuati ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 68/2011 .
4. Il Comune di Castelfranco Piandiscò resta obbligato nei confronti dell’Unione dei comuni del Pratomagno per le obbligazioni che devono essere adempiute dall’Unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò hanno a qualsiasi titolo affidato all’Unione, per tutta la durata di detti affidamenti.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Unione dei comuni del Pratomagno continua ad esercitare per il Comune di Castelfranco Piandiscò le medesime funzioni che entrambi i Comuni estinti le avevano già assegnate.
6. L’Unione dei comuni del Pratomagno, alla scadenza del termine del 31 dicembre 2013, cessa di esercitare le altre funzioni assegnate dai Comuni estinti, salvo quanto stabilito dal comma 7.
7. Prima dello scadenza del termine di cui al comma 6, la giunta dell’Unione dei comuni del Pratomagno, anche in deroga alle norme statutarie, può stabilire, con il voto favorevole anche dei sindaci di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò, la continuazione dell’esercizio di una o più funzioni di cui al medesimo comma 6, estendendolo a tutto il territorio del Comune di Castelfranco Piandiscò.
8. La giunta dell’Unione dei comuni del Pratomagno, con propria deliberazione, provvede ad apportare a titolo ricognitivo le modifiche al proprio statuto a seguito dell’istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell’interno ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 267/2000 .
9. A decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’ambito di dimensione territoriale adeguata “AMBITO 2” dell’allegato A alla l.r. 68/2011 , il Comune di Castelfranco Piandiscò sostituisce gli estinti Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione dei due Comuni estinti ivi indicata.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della l.r. 68/2011 .
Art. 11
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Allegati:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.