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Legge regionale 18 giugno 2013, n. 32

Istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò, per fusione dei Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò.

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2013




il seguente regolamento



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;


Visto l’articolo 77, comma 2, della Statuto;


Visto l’Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);


Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);


Visto l’articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò presentata congiuntamente dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;


Visto l’ordine del giorno 21 novembre 2012, n. 174, con il quale il Consiglio regionale ha espresso orientamento favorevole all’approvazione della presente legge;


Visto il risultato del referendum consultivo sull’istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò, tenutosi tra le popolazioni dei comuni interessati alla fusione nei giorni 21 e 22 aprile 2013, con il seguente esito:


- Comune di Castelfranco di Sopra: risposte affermative (SI) voti n. 947; risposte negative (NO) voti n. 605;

- Comune di Pian di Scò: risposte affermative (SI) voti n. 920; risposte negative (NO) voti n. 827;

Totale risposte affermative (SI) voti n. 1.867; totale risposte negative (NO) voti n. 1.432;


Considerato quanto segue:


1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò si pone nella prospettiva di un miglioramento dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori, nonché di un miglioramento dei livelli di efficienza dell’azione amministrativa e di riduzione della spesa pubblica;


2. I Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò hanno già attivato numerose sinergie che si sono formalizzate in politiche condivise e nella gestione associata di servizi;


3. I Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò, prima di procedere alla richiesta alla Giunta regionale di presentazione della proposta di legge regionale per la loro fusione, hanno avviato un processo partecipativo tendente ad informare e coinvolgere la popolazione delle due comunità riguardo alla possibile fusione fra i due comuni tramite l’organizzazione di iniziative politiche, sociali e culturali che hanno messo in evidenza un crescente interesse della popolazione verso il progetto di fusione;


4. Al fine di pervenire nel 2014 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Castelfranco Piandiscò è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2014;


5. Al fine di salvaguardare la continuità amministrativa, si prevede la permanenza negli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti dei consiglieri comunali cessati per effetto della fusione, fino alla nomina dei successori. La medesima previsione si rende necessaria rispetto ai soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi. Restano ferme le cause di cessazione, decadenza e i principi in materia di durata degli organi amministrativi previsti dalla legislazione vigente;


6. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;


7. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che, fino alle elezioni amministrative, il nuovo comune sia gestito da un commissario e sono stabiliti, in via transitoria, la sede provvisoria, il revisore contabile, la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò e si prevede che, fino all'approvazione dello statuto da parte degli organi del nuovo ente, si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Castelfranco di Sopra;


8. Si chiarisce che restano inalterati i benefici dei territori degli estinti Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò già classificati montani dallo Stato e dalla Regione;


9. Si disciplinano i rapporti derivanti dall’appartenenza dei comuni estinti all’unione di comuni denominata Unione dei comuni del Pratomagno e si individuano in via transitoria norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell’unione di comuni e modalità per l’individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il Comune di Castelfranco Piandiscò;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.