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Legge regionale 18 giugno 2013, n. 32

Istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò, per fusione dei Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò.

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2013

Art. 4
- Organizzazione amministrativa provvisoria
1. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Castelfranco Piandiscò e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall’intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente disposto dall’intesa di cui al comma 1, la sede provvisoria del Comune di Castelfranco Piandiscò è situata presso la sede dell’estinto Comune di Castelfranco di Sopra.
4. Le disposizioni dell’intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all’approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Castelfranco Piandiscò.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.