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Legge regionale 18 giugno 2013, n. 32

Istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò, per fusione dei Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò.

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2013

Art. 10
- Disposizioni finali
1. Il Comune di Castelfranco Piandiscò continua a far parte dell’unione di comuni denominata Unione dei comuni del Pratomagno in luogo dei Comuni estinti, salvo l’eventuale recesso a norma di statuto dell’Unione stessa.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il commissario di cui all’articolo 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell’Unione dei comuni del Pratomagno. Il numero dei componenti il consiglio dell’Unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell’Unione dalla data di proclamazione del sindaco di Castelfranco Piandiscò. Il consiglio dell’Unione è altresì integrato nella sua composizione dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo dei rappresentanti del Comune di Castelfranco Piandiscò.
3. Il consiglio del Comune di Castelfranco Piandiscò provvede all’elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell’Unione dei comuni del Pratomagno nel termine stabilito dallo statuto dell’Unione stessa; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del Comune i soggetti individuati ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 68/2011 .
4. Il Comune di Castelfranco Piandiscò resta obbligato nei confronti dell’Unione dei comuni del Pratomagno per le obbligazioni che devono essere adempiute dall’Unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò hanno a qualsiasi titolo affidato all’Unione, per tutta la durata di detti affidamenti.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Unione dei comuni del Pratomagno continua ad esercitare per il Comune di Castelfranco Piandiscò le medesime funzioni che entrambi i Comuni estinti le avevano già assegnate.
6. L’Unione dei comuni del Pratomagno, alla scadenza del termine del 31 dicembre 2013, cessa di esercitare le altre funzioni assegnate dai Comuni estinti, salvo quanto stabilito dal comma 7.
7. Prima dello scadenza del termine di cui al comma 6, la giunta dell’Unione dei comuni del Pratomagno, anche in deroga alle norme statutarie, può stabilire, con il voto favorevole anche dei sindaci di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò, la continuazione dell’esercizio di una o più funzioni di cui al medesimo comma 6, estendendolo a tutto il territorio del Comune di Castelfranco Piandiscò.
8. La giunta dell’Unione dei comuni del Pratomagno, con propria deliberazione, provvede ad apportare a titolo ricognitivo le modifiche al proprio statuto a seguito dell’istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell’interno ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 267/2000 .
9. A decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’ambito di dimensione territoriale adeguata “AMBITO 2” dell’allegato A alla l.r. 68/2011 , il Comune di Castelfranco Piandiscò sostituisce gli estinti Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione dei due Comuni estinti ivi indicata.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della l.r. 68/2011 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.