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Legge regionale 18 giugno 2013, n. 31

Istituzione del Comune di Figline e Incisa Valdarno, per fusione dei Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno.

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;


Visto l’articolo 77, comma 2, della Statuto;


Visto l’Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);


Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);


Visto l’articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d’Arno presentata congiuntamente dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;


Visto l’ordine del giorno 11 settembre 2012, n. 160, con il quale il Consiglio regionale ha espresso orientamento favorevole all’approvazione della presente legge;


Visto il risultato del referendum consultivo sull’istituzione del Comune di Figline e Incisa Valdarno, tenutosi tra le popolazioni dei comuni interessati alla fusione in data 21 e 22 aprile 2013 con il seguente esito:


- Comune di Figline Valdarno: risposte affermative (SI) voti n. 2.788; risposte negative (NO) voti n. 1.192;

- Comune di Incisa in Val d’Arno: risposte affermative (SI) voti n. 1.363; risposte negative (NO) voti n. 542;


Totale risposte affermative (SI) voti n. 4.151; totale risposte negative (NO) voti n. 1.734;


Considerato quanto segue:


1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d’Arno si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;


2. Il processo di fusione dei Comuni di Figline Valdarno ed Incisa in Val d’Arno è il traguardo di un percorso istituzionale perseguito dai medesimi comuni che negli anni si sono distinti per la gestione associata di molteplici funzioni e servizi che hanno prodotto significativi benefici in termini di razionalizzazione dei costi e miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, come si evince dal documento presentato in occasione della richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione di detti comuni;


3. I Comuni di Figline Valdarno ed Incisa in Val d’Arno prima di procedere alla richiesta alla Giunta regionale di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione di detti comuni hanno promosso sul territorio incontri con le forze politiche e sociali per un confronto costruttivo sul percorso istituzionale da intraprendere che ha evidenziato un’ampia partecipazione della società civile e dei rappresentanti delle associazioni di categoria e dai quali è emerso da parte di tutte le forze politiche l’interesse e il sostegno per il progetto di fusione;


4. Al fine di pervenire nel 2014 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Figline e Incisa Valdarno è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2014;


5. Al fine di salvaguardare la continuità amministrativa, si prevede la permanenza negli incarichi esterni dei consiglieri comunali cessati per effetto della fusione, fino alla nomina dei successori. La medesima previsione si rende necessaria rispetto ai soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi. Restano ferme le cause di cessazione, decadenza e i principi in materia di durata degli organi amministrativi previsti dalla legislazione vigente;


6. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;


7. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che, fino alle elezioni amministrative, il nuovo comune sia gestito da un commissario e sono individuati, in via transitoria, la sede provvisoria, il revisore contabile, la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Figline e Incisa Valdarno e si prevede che, fino all'approvazione dello statuto da parte degli organi del nuovo ente, si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento dell'estinto Comune di Figline Valdarno;


8. Si chiarisce che restano inalterati i benefici dei territori (dell'estinto Comune di Figline Valdarno) già classificati montani dallo Stato;


9. E’ necessario, poiché i due comuni di cui si dispone la fusione sono gli unici comuni costituenti un’unione, disporne l'immediata cessazione e disciplinare la successione nei rapporti in corso da parte del nuovo comune;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.