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Legge regionale 18 giugno 2013, n. 30

Disposizioni in materia di referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007 ed alla l.r. 51/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, e l’Sito esternoarticolo 133, secondo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), l’articolo 74 e l’articolo 77 dello Statuto;


Visto l’Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);


Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);


Vista la legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi);


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il capo I:


1. È emersa la necessità, per favorire l’espressione del voto da parte dei cittadini, di prevedere lo svolgimento dei referendum regionali in due giornate;


2. È stato registrato un notevole incremento della presentazione di proposte di legge di fusione di comuni, d’iniziativa popolare, del Consiglio regionale e della Giunta regionale, incremento dovuto alle politiche regionali e statali di incentivazione dei processi di fusione dei comuni, nonché alle crescenti difficoltà finanziarie delle amministrazioni locali le quali tendono sempre più a realizzare economie di spesa;


3. La disciplina vigente in materia di referendum sull’istituzione di comuni, anche tramite fusione degli stessi, di cui al titolo V della l.r. 62/2007 , ha evidenziato problemi applicativi, incertezze interpretative e difetti di coordinamento delle disposizioni, a cui è necessario porre rimedio con modifiche alle disposizioni della stessa l.r. 62/2007 , nonché alle disposizioni connesse della l.r. 51/2010 sull’iniziativa popolare delle leggi;


4. Problemi applicativi sono emersi con riferimento alla fase di primo esame, da parte della commissione competente, delle proposte di legge in materia; è dunque necessario correggere le relative disposizioni procedurali adeguandole alla prassi applicativa formatasi sulla questione, eliminando l’espressione, da parte della commissione e successivamente del Consiglio regionale, dell’orientamento sui contenuti della proposta di legge. Si prevede, tra l’altro, la consultazione dei comuni interessati anche in caso di proposte di iniziativa popolare, nonché la richiesta di parere agli organi comunali competenti in caso di proposta di legge di iniziativa consiliare;


5. È opportuno prevedere la possibilità di formulare più quesiti referendari, nell’ambito di un medesimo procedimento, relativi alla fusione di un numero minore di comuni rispetto a quelli originariamente interessati dalla proposta di legge, in modo da non vanificare la consultazione popolare e non dover ripetere la procedura referendaria qualora soltanto parte dei comuni interessati fosse favorevole alla fusione;


6. Appare inoltre necessario prevedere espressamente quanto già risulta implicitamente dall’articolo 72 della l.r. 62/2007 e cioè che, nel caso in cui si sia svolto il referendum sulle proposte di legge che sono necessariamente oggetto di procedura referendaria, gli effetti del referendum stesso vengono fatti salvi in caso di fine della legislatura, con la riassunzione di diritto della proposta di legge nella nuova legislatura.


Per quanto concerne il capo II:


7. Per garantire la piena attuazione della ratio della norma di cui all’articolo 74 dello Statuto sull’iniziativa popolare, è necessario prevedere che l’iniziativa popolare della legge sulla modifica delle circoscrizioni o denominazioni comunali, o sull’istituzione o fusione dei comuni, possa provenire da un solo comune o da due comuni nel caso in cui interessati alle modifiche o alla istituzione o fusione siano appunto un solo comune o due soli comuni;


8. È necessario, altresì, stabilire una proroga del termine di nove mesi entro cui le proposte di iniziativa popolare devono essere portate all’esame del Consiglio regionale nei casi in cui si tratti di proposte soggette a procedura referendaria, i cui tempi di svolgimento devono necessariamente essere considerati, proprio per non vanificare l’iniziativa stessa di queste proposte.


Per quanto concerne il capo III:


9. È opportuno per i referendum già indetti e non ancora svolti, sempre per favorire la partecipazione popolare al voto, provvedere ad adeguare le date di votazione alle disposizioni della presente legge;


10. Poiché diverse procedure referendarie sono in corso di indizione, si rende necessario, data la ristrettezza dei tempi, prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno dopo la data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto)
Art. 1
1. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), è sostituito dal seguente:
“2. La data del referendum è fissata dal decreto di indizione in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto stesso.”
.
Art. 2
1. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 62/2007 la parola:
“domenica”
è sostituita dalla seguente:
“data”
.
Art. 3
1. Il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 62/2007 è sostituito dal seguente:
“3. Il referendum abrogativo si svolge in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il 16 aprile e il 30 giugno”
.
Art. 4
1. Al comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 62/2007 la parola
“domenica”
è sostituita dalla seguente
“data”
.
Art. 5
Art. 6
1. Al comma 1 dell’articolo 59 della l.r. 62/2007 le parole:
“esprime parere referente”
sono sostituite dalle seguenti:
“predispone per il Consiglio regionale la proposta di deliberazione di svolgimento del referendum, ovvero esprime il parere referente contrario sulla proposta di legge”
.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 59 della l.r. 62/2007 è aggiunto il seguente:
“1. bis Nel caso in cui la proposta di legge sia di iniziativa consiliare, la commissione richiede il parere sulla stessa agli organi comunali competenti, che lo esprimono entro trenta giorni dalla richiesta. A tal fine il termine di cui al comma 1, è prorogato del tempo strettamente necessario all’acquisizione dell’ultimo dei pareri. Decorso inutilmente il termine per l’espressione dei pareri, la commissione procede ugualmente agli adempimenti di cui al comma 1.”
.
3. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 62/2007 sono aggiunte le parole:
“anche a seguito di istituzione di nuovi comuni”
.
Art. 7
- Sostituzione dell’articolo 60 della l.r. 62/2007
1. L’articolo 60 della l.r. 62/2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 60 - Deliberazione di svolgimento del referendum
1. Il Consiglio regionale delibera lo svolgimento del referendum relativo alla proposta di legge, ovvero esprime il voto contrario sulla proposta di legge stessa.
2. La deliberazione di cui al comma 1, contiene il quesito referendario relativo alla fusione oggetto della proposta di legge in discussione, gli eventuali ulteriori quesiti relativi alla fusione di un numero minore di comuni rispetto a quanto previsto dalla proposta di legge e individua il comune o i comuni o le frazioni i cui elettori sono chiamati a votare anche con riferimento agli ulteriori quesiti.
3. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la deliberazione sullo svolgimento del referendum o, in caso di quesiti ulteriori, dei relativi referendum, al Presidente della Giunta regionale ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 62.”
.
Art. 8
1. Al comma 2 dell’articolo 62 della l.r. 62/2007 dopo la parola:
“quesito”
sono inserite le seguenti:
“o i quesiti”
.
Art. 9
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 67 della l.r. 62/2007 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Nel caso in cui, successivamente allo svolgimento del referendum, il Consiglio regionale non assuma la decisione finale di cui al comma 3, sono fatti salvi gli effetti del referendum già svolto e la proposta di legge è riassunta di diritto nella legislatura successiva e assegnata alla commissione competente entro trenta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. La commissione esprime il parere referente sulla proposta di legge entro trenta giorni dall’assegnazione.”
.
Art. 10
- Inserimento dell’articolo 84 ter nella l.r. 62/2007
1. Dopo l’articolo 84 bis della l.r. 62/2007 è inserito il seguente:
“Art. 84 ter - Sospensione dei termini per chiusura estiva del Consiglio regionale
1. Salvo i casi previsti all’articolo 84 bis, i termini, di competenza consiliare, previsti dalla presente legge, sono sospesi per i giorni del mese di agosto per i quali è disposta la chiusura degli uffici consiliari. Le date di chiusura degli uffici sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
2. In particolare sono sospesi i termini dei procedimenti previsti:
a) dall’
articolo 2
, comma 1;
b) dall’
articolo 7
, comma 4;
c) dall’
articolo 9
, comma 1;
d) dall’
articolo 10
, comma 6;
e) dall’
articolo 23
, comma 1;
f) dall’
articolo 31
, comma 2 e 7;
g) dall’
articolo 36
, comma 4;
h) dall’
articolo 52
, comma 4;
i) dall’
articolo 56
, comma 2;
l) dall’
articolo 59
, comma 1.
CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi)
Art. 11
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi), è inserito il seguente:
“1.1. In deroga al comma 1, nel caso in cui l’istituzione di comuni, la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali o la fusione di comuni riguardi un solo comune o due comuni, la presentazione, nella forma indicata dall’articolo 2, delle relative proposte di legge, avviene con l’approvazione della deliberazione da parte del solo consiglio comunale o dei soli due consigli comunali interessati all’istituzione, alle modifiche o alla fusione.”
.
2. Al comma 1 bis dell’articolo 12 della l.r. 51/2010 le parole:
“di tre consigli”
sono sostituite dalle seguenti:
“due o più consigli”
.
Art. 12
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 51/2010 è inserito il seguente:
“1 bis. Nel caso di proposte di legge oggetto di procedimento referendario, il termine di cui al comma 1, è prorogato di un periodo di tempo corrispondente a quello che intercorre dalla data della deliberazione di approvazione del quesito referendario e quella della proclamazione ufficiale dei risultati del referendum.”
.
CAPO III
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 13
- Norma transitoria
1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, adegua alle norme della presente legge la data di svolgimento dei referendum già indetti e non ancora svolti all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 14
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.