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Legge regionale 18 giugno 2013, n. 30

Disposizioni in materia di referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007 ed alla l.r. 51/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, e l’Sito esternoarticolo 133, secondo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), l’articolo 74 e l’articolo 77 dello Statuto;


Visto l’Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);


Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);


Vista la legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi);


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il capo I:


1. È emersa la necessità, per favorire l’espressione del voto da parte dei cittadini, di prevedere lo svolgimento dei referendum regionali in due giornate;


2. È stato registrato un notevole incremento della presentazione di proposte di legge di fusione di comuni, d’iniziativa popolare, del Consiglio regionale e della Giunta regionale, incremento dovuto alle politiche regionali e statali di incentivazione dei processi di fusione dei comuni, nonché alle crescenti difficoltà finanziarie delle amministrazioni locali le quali tendono sempre più a realizzare economie di spesa;


3. La disciplina vigente in materia di referendum sull’istituzione di comuni, anche tramite fusione degli stessi, di cui al titolo V della l.r. 62/2007 , ha evidenziato problemi applicativi, incertezze interpretative e difetti di coordinamento delle disposizioni, a cui è necessario porre rimedio con modifiche alle disposizioni della stessa l.r. 62/2007 , nonché alle disposizioni connesse della l.r. 51/2010 sull’iniziativa popolare delle leggi;


4. Problemi applicativi sono emersi con riferimento alla fase di primo esame, da parte della commissione competente, delle proposte di legge in materia; è dunque necessario correggere le relative disposizioni procedurali adeguandole alla prassi applicativa formatasi sulla questione, eliminando l’espressione, da parte della commissione e successivamente del Consiglio regionale, dell’orientamento sui contenuti della proposta di legge. Si prevede, tra l’altro, la consultazione dei comuni interessati anche in caso di proposte di iniziativa popolare, nonché la richiesta di parere agli organi comunali competenti in caso di proposta di legge di iniziativa consiliare;


5. È opportuno prevedere la possibilità di formulare più quesiti referendari, nell’ambito di un medesimo procedimento, relativi alla fusione di un numero minore di comuni rispetto a quelli originariamente interessati dalla proposta di legge, in modo da non vanificare la consultazione popolare e non dover ripetere la procedura referendaria qualora soltanto parte dei comuni interessati fosse favorevole alla fusione;


6. Appare inoltre necessario prevedere espressamente quanto già risulta implicitamente dall’articolo 72 della l.r. 62/2007 e cioè che, nel caso in cui si sia svolto il referendum sulle proposte di legge che sono necessariamente oggetto di procedura referendaria, gli effetti del referendum stesso vengono fatti salvi in caso di fine della legislatura, con la riassunzione di diritto della proposta di legge nella nuova legislatura.


Per quanto concerne il capo II:


7. Per garantire la piena attuazione della ratio della norma di cui all’articolo 74 dello Statuto sull’iniziativa popolare, è necessario prevedere che l’iniziativa popolare della legge sulla modifica delle circoscrizioni o denominazioni comunali, o sull’istituzione o fusione dei comuni, possa provenire da un solo comune o da due comuni nel caso in cui interessati alle modifiche o alla istituzione o fusione siano appunto un solo comune o due soli comuni;


8. È necessario, altresì, stabilire una proroga del termine di nove mesi entro cui le proposte di iniziativa popolare devono essere portate all’esame del Consiglio regionale nei casi in cui si tratti di proposte soggette a procedura referendaria, i cui tempi di svolgimento devono necessariamente essere considerati, proprio per non vanificare l’iniziativa stessa di queste proposte.


Per quanto concerne il capo III:


9. È opportuno per i referendum già indetti e non ancora svolti, sempre per favorire la partecipazione popolare al voto, provvedere ad adeguare le date di votazione alle disposizioni della presente legge;


10. Poiché diverse procedure referendarie sono in corso di indizione, si rende necessario, data la ristrettezza dei tempi, prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno dopo la data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.