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Legge regionale 18 giugno 2013, n. 30

Disposizioni in materia di referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007 ed alla l.r. 51/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2013

CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi)
Art. 11
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi), è inserito il seguente:
“1.1. In deroga al comma 1, nel caso in cui l’istituzione di comuni, la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali o la fusione di comuni riguardi un solo comune o due comuni, la presentazione, nella forma indicata dall’articolo 2, delle relative proposte di legge, avviene con l’approvazione della deliberazione da parte del solo consiglio comunale o dei soli due consigli comunali interessati all’istituzione, alle modifiche o alla fusione.”
.
2. Al comma 1 bis dell’articolo 12 della l.r. 51/2010 le parole:
“di tre consigli”
sono sostituite dalle seguenti:
“due o più consigli”
.
Art. 12
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 51/2010 è inserito il seguente:
“1 bis. Nel caso di proposte di legge oggetto di procedimento referendario, il termine di cui al comma 1, è prorogato di un periodo di tempo corrispondente a quello che intercorre dalla data della deliberazione di approvazione del quesito referendario e quella della proclamazione ufficiale dei risultati del referendum.”
.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.