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Legge regionale 18 giugno 2013, n. 30

Disposizioni in materia di referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007 ed alla l.r. 51/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2013

CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto)
Art. 1
1. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), è sostituito dal seguente:
“2. La data del referendum è fissata dal decreto di indizione in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto stesso.”
.
Art. 2
1. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 62/2007 la parola:
“domenica”
è sostituita dalla seguente:
“data”
.
Art. 3
1. Il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 62/2007 è sostituito dal seguente:
“3. Il referendum abrogativo si svolge in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il 16 aprile e il 30 giugno”
.
Art. 4
1. Al comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 62/2007 la parola
“domenica”
è sostituita dalla seguente
“data”
.
Art. 5
Art. 6
1. Al comma 1 dell’articolo 59 della l.r. 62/2007 le parole:
“esprime parere referente”
sono sostituite dalle seguenti:
“predispone per il Consiglio regionale la proposta di deliberazione di svolgimento del referendum, ovvero esprime il parere referente contrario sulla proposta di legge”
.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 59 della l.r. 62/2007 è aggiunto il seguente:
“1. bis Nel caso in cui la proposta di legge sia di iniziativa consiliare, la commissione richiede il parere sulla stessa agli organi comunali competenti, che lo esprimono entro trenta giorni dalla richiesta. A tal fine il termine di cui al comma 1, è prorogato del tempo strettamente necessario all’acquisizione dell’ultimo dei pareri. Decorso inutilmente il termine per l’espressione dei pareri, la commissione procede ugualmente agli adempimenti di cui al comma 1.”
.
3. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 62/2007 sono aggiunte le parole:
“anche a seguito di istituzione di nuovi comuni”
.
Art. 7
- Sostituzione dell’articolo 60 della l.r. 62/2007
1. L’articolo 60 della l.r. 62/2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 60 - Deliberazione di svolgimento del referendum
1. Il Consiglio regionale delibera lo svolgimento del referendum relativo alla proposta di legge, ovvero esprime il voto contrario sulla proposta di legge stessa.
2. La deliberazione di cui al comma 1, contiene il quesito referendario relativo alla fusione oggetto della proposta di legge in discussione, gli eventuali ulteriori quesiti relativi alla fusione di un numero minore di comuni rispetto a quanto previsto dalla proposta di legge e individua il comune o i comuni o le frazioni i cui elettori sono chiamati a votare anche con riferimento agli ulteriori quesiti.
3. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la deliberazione sullo svolgimento del referendum o, in caso di quesiti ulteriori, dei relativi referendum, al Presidente della Giunta regionale ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 62.”
.
Art. 8
1. Al comma 2 dell’articolo 62 della l.r. 62/2007 dopo la parola:
“quesito”
sono inserite le seguenti:
“o i quesiti”
.
Art. 9
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 67 della l.r. 62/2007 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Nel caso in cui, successivamente allo svolgimento del referendum, il Consiglio regionale non assuma la decisione finale di cui al comma 3, sono fatti salvi gli effetti del referendum già svolto e la proposta di legge è riassunta di diritto nella legislatura successiva e assegnata alla commissione competente entro trenta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. La commissione esprime il parere referente sulla proposta di legge entro trenta giorni dall’assegnazione.”
.
Art. 10
- Inserimento dell’articolo 84 ter nella l.r. 62/2007
1. Dopo l’articolo 84 bis della l.r. 62/2007 è inserito il seguente:
“Art. 84 ter - Sospensione dei termini per chiusura estiva del Consiglio regionale
1. Salvo i casi previsti all’articolo 84 bis, i termini, di competenza consiliare, previsti dalla presente legge, sono sospesi per i giorni del mese di agosto per i quali è disposta la chiusura degli uffici consiliari. Le date di chiusura degli uffici sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
2. In particolare sono sospesi i termini dei procedimenti previsti:
a) dall’
articolo 2
, comma 1;
b) dall’
articolo 7
, comma 4;
c) dall’
articolo 9
, comma 1;
d) dall’
articolo 10
, comma 6;
e) dall’
articolo 23
, comma 1;
f) dall’
articolo 31
, comma 2 e 7;
g) dall’
articolo 36
, comma 4;
h) dall’
articolo 52
, comma 4;
i) dall’
articolo 56
, comma 2;
l) dall’
articolo 59
, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.