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Legge regionale 3 giugno 2013, n. 29

Norme in materia di attività di acconciatore

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 giugno 2013





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visti gli articoli 4, comma 1, lettere a) e z), e 63 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 14 febbraio 1963, n.161 (Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini);


Vista la Sito esternolegge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attività di acconciatore);


Visto l’Sito esternoarticolo 77 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 28 marzo 2013;


Considerato quanto segue:


1. La disciplina legislativa in materia di acconciatore ha conosciuto negli ultimi anni una fase di incertezza normativa derivante dalla non completa operatività della Sito esternol. 174/2005 che aveva mantenuto in vigore le disposizioni della previgente Sito esternol. 161/1963 , per quanto compatibili con la nuova disciplina, fino all'approvazione delle singole leggi regionali. Tale incertezza risulta superata dall'entrata in vigore dell'Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del Sito esternodecreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno) che ha esplicitamente abrogato la Sito esternol. 161/1963 nella parte concernente i requisiti di accesso all'attività di acconciatore;


2. Nel rispetto dei principi dettati dal legislatore statale, la Regione stabilisce norme per l'avvio e l'esercizio dell'attività professionale di acconciatore al fine di assicurare requisiti essenziali di uniformità per lo svolgimento e l'organizzazione della funzione amministrativa conferita ai comuni in materia dalla Sito esternol. 161/1963 e per garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività stessa;


3. Per esercitare l'attività di acconciatore il legislatore statale prevede quale requisito soggettivo obbligatorio il possesso dell'abilitazione professionale previo superamento di un esame preceduto da un periodo di formazione teorico/pratica; al fine di organizzare il sistema della suddetta formazione è attribuita alla Giunta regionale la competenza a provvedervi nell'ambito della legge regionale in materia di formazione professionale e lavoro;


4. E’ pertanto necessario intervenire con una disciplina transitoria, al fine di evitare incertezze interpretative agli operatori del settore, garantire le posizioni soggettive di coloro che hanno maturato un’esperienza lavorativa pluriennale alla data di entrata in vigore della legge regionale e definire le modalità di gestione dei corsi di qualificazione in itinere alla data di entrata in vigore della legge regionale;


5. Al fine di consentire un’efficace e tempestiva applicazione delle norme del settore, si ritiene necessaria l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT);



Approva la presente legge;

Art. 1
- Definizione
1. L'attività professionale di acconciatore, come definita dall’Sito esternoarticolo 2, comma 1 della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) è esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti e comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico consistenti in limatura e laccatura di unghie.
3. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1, possono essere svolti anche con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi Sito esternodella legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici).
4. Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati. In tal caso, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 5, della l. 174/2005 , non si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
5. Per l’effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l’attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell’impresa, purché in possesso dell’abilitazione prevista dall’articolo 2. A tale fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
6. L’attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
Art. 2
- Abilitazione professionale
1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, in qualunque forma esercitata, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, e 4, Sito esternodella l. 174/2005 .
2. L’attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri stati membri dell’Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell’ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Art. 3
- Avvio, sospensione volontaria, cessazione, subingresso e ampliamento dei locali dell'attività di acconciatore
1. L'avvio, la sospensione volontaria, la cessazione e l’ampliamento dei locali dell’attività di acconciatore sono soggetti alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l'attività stessa, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Il subingresso è soggetto alla comunicazione ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa).
3. La SCIA contiene l’attestazione dei requisiti richiesti dalla presente legge e dai regolamenti comunali.
4. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129 (Modalità di organizzazione e gestione della banca dati regionale SUAP e regole tecniche per la codificazione dei procedimenti in materia di SUAP telematico in attuazione degli articoli 37 comma 4, 42 comma 7 e 45 comma 3 della l.r. 40/2009 ).
5. L’attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a centottanta giorni consecutivi.
6. Nel caso di attività artigiana svolta ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane) l’attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni consecutivi.
7. Qualora l’attività di acconciatore sia esercitata in forma d’impresa individuale, i termini di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nei casi di sospensione per:
a) gravi indisponibilità fisiche certificate al SUAP entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati al SUAP entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione;
c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
d) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell’azienda sanitaria locale.
8. Nell’ipotesi di cui al comma 7, lettera b), l’attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
9. Eventuali proroghe dei termini di cui ai commi 5 e 6 possono essere richieste al SUAP solo per gravi motivi, secondo le procedure stabilite con il regolamento comunale di cui all’articolo 7.
10. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell’attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l’attività per il periodo necessario a conseguire l’abilitazione professionale di acconciatore, a condizione che durante tale periodo l’attività sia svolta da persone in possesso dell’abilitazione professionale.
Art. 4
- Luogo di svolgimento dell'attività
1. L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza, nonché dotati di specifica destinazione d'uso.
2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
3. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali.
4. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.
5. L'attività di acconciatore può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.
6. Nei locali dove è svolta l’attività di acconciatore devono essere esposte le tariffe professionali applicate per i diversi trattamenti.
Art. 5
- Responsabile tecnico
1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa stessa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
2. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.
3. Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività.
4. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all'obbligo di cui al comma 3.
5. La variazione del responsabile tecnico è soggetta a comunicazione al SUAP competente.
Art. 6
- Attività formativa
1. I percorsi formativi per svolgere l'attività di acconciatore, sono predisposti nell’ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, anche sulla base dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 marzo 2007, repertorio n. 65/CSR (Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della Sito esternolegge 17 agosto 2005, n. 174 . Accordo ai sensi dell'Sito esternoarticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ).
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione, definisce:
a) i percorsi formativi di cui al comma 1, che riguardano in particolare:
1) la qualificazione di base, della durata di due anni, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera a), della l. 174/2005 ;
2) la specializzazione, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera a), della l. 174/2005 ;
3) la formazione teorica, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera b), della l. 174/2005 ;
4) la riqualificazione professionale, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 6, comma 5, lettera b), della l. 174/2005 ;
b) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi;
c) gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale;
d) la composizione della commissione per l'esame di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 1, della l. 174/2005 e le modalità di svolgimento delle prove d'esame.
3. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore, sono riconosciuti validi esclusivamente i corsi istituiti o riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano i cui contenuti e la cui organizzazione siano conformi allo standard professionale definito con l'accordo di cui al comma 1.
Art. 7
- Regolamento comunale
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alle norme legislative statali e regionali vigenti in materia.
Art. 8
- Vigilanza, diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività
1. L'attività di vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore è esercitata dal comune territorialmente competente, fatte salve le competenze delle aziende sanitarie locali in materia igienico-sanitaria e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
2. Qualora l’attività di acconciatore sia svolta in assenza dei requisiti igienico-sanitari previsti o di altro requisito necessario per l’esercizio dell’attività previsto dalla presente legge, dalla legge statale o dal regolamento comunale, il comune diffida l’interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio e dispone eventualmente la sospensione dell’attività fino all’avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.
3. Se l’interessato non provvede nei termini assegnati, il comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività. Qualora l’interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell’esercizio, cessazione o sospensione dell’attività, il comune, previa diffida, può provvedere all’esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell’apposizione dei sigilli.
4. In caso di sospensione volontaria di cui all’articolo 3, la prosecuzione dell’attività è vietata, con cessazione della stessa, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio.
5. La prosecuzione dell'attività è altresì vietata, con cessazione della stessa, nel caso in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi e ad un anno nel caso di attività artigiana svolta ai sensi della l.r. 53/2008 , ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 7.
Art. 9
- Sanzioni amministrative
1. Chiunque esercita l’attività senza il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore prevista dall’articolo 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 5.000,00 ed alla chiusura immediata dell’esercizio o alla cessazione dell’attività.
2. Chiunque esercita l’attività senza la presentazione della SCIA di cui all’articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 ed alla sospensione con divieto di prosecuzione dell’attività.
3. Chiunque esercita l’attività senza la designazione del responsabile tecnico di all’articolo 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00.
4. Chiunque esercita l’attività in assenza del responsabile tecnico di cui all’articolo 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.
5. Chiunque esercita l’attività in forma ambulante o di posteggio, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.
6. Chiunque omette di esporre copia della SCIA nel locale destinato all'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 750,00.
7. Chiunque omette di esporre le tariffe professionali di cui all’articolo 4, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
8. Per ogni violazione del regolamento comunale di cui all’articolo 7, si applica la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 5.000,00.
9. L'applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza del comune nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Il comune introita i relativi proventi.
10. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
Art. 10
- Norme transitorie
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno la qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3 della l. 174/2005 .
2. Possono sostenere l'esame di cui all'Sito esternoarticolo 3, comma 1, della l. 174/2005 , i soggetti che alla data entrata in vigore dell’Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del Sito esternodecreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno) hanno maturato i seguenti requisiti professionali:
a) attività lavorativa svolta in qualità di socio, dipendente o collaboratore presso un’impresa di acconciatore per un periodo non inferiore a tre anni;
b) attività lavorativa svolta con contratto di apprendistato presso un’impresa di acconciatore per la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria.
3. Le imprese che all’entrata in vigore della presente legge già svolgono l’attività di acconciatore comunicano al SUAP, entro novanta giorni, il nominativo del responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale, come previsto dall’articolo 5.
4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 6, definisce le modalità di gestione dei corsi di qualificazione in itinere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11
- Norma finale
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la Sito esternol. 174/2005 .
Art. 12
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.