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Legge regionale 3 giugno 2013, n. 29

Norme in materia di attività di acconciatore

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 giugno 2013





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visti gli articoli 4, comma 1, lettere a) e z), e 63 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 14 febbraio 1963, n.161 (Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini);


Vista la Sito esternolegge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attività di acconciatore);


Visto l’Sito esternoarticolo 77 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 28 marzo 2013;


Considerato quanto segue:


1. La disciplina legislativa in materia di acconciatore ha conosciuto negli ultimi anni una fase di incertezza normativa derivante dalla non completa operatività della Sito esternol. 174/2005 che aveva mantenuto in vigore le disposizioni della previgente Sito esternol. 161/1963 , per quanto compatibili con la nuova disciplina, fino all'approvazione delle singole leggi regionali. Tale incertezza risulta superata dall'entrata in vigore dell'Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del Sito esternodecreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno) che ha esplicitamente abrogato la Sito esternol. 161/1963 nella parte concernente i requisiti di accesso all'attività di acconciatore;


2. Nel rispetto dei principi dettati dal legislatore statale, la Regione stabilisce norme per l'avvio e l'esercizio dell'attività professionale di acconciatore al fine di assicurare requisiti essenziali di uniformità per lo svolgimento e l'organizzazione della funzione amministrativa conferita ai comuni in materia dalla Sito esternol. 161/1963 e per garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività stessa;


3. Per esercitare l'attività di acconciatore il legislatore statale prevede quale requisito soggettivo obbligatorio il possesso dell'abilitazione professionale previo superamento di un esame preceduto da un periodo di formazione teorico/pratica; al fine di organizzare il sistema della suddetta formazione è attribuita alla Giunta regionale la competenza a provvedervi nell'ambito della legge regionale in materia di formazione professionale e lavoro;


4. E’ pertanto necessario intervenire con una disciplina transitoria, al fine di evitare incertezze interpretative agli operatori del settore, garantire le posizioni soggettive di coloro che hanno maturato un’esperienza lavorativa pluriennale alla data di entrata in vigore della legge regionale e definire le modalità di gestione dei corsi di qualificazione in itinere alla data di entrata in vigore della legge regionale;


5. Al fine di consentire un’efficace e tempestiva applicazione delle norme del settore, si ritiene necessaria l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT);



Approva la presente legge;


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.