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Legge regionale 3 giugno 2013, n. 29

Norme in materia di attività di acconciatore

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 giugno 2013

Art. 9
- Sanzioni amministrative
1. Chiunque esercita l’attività senza il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore prevista dall’articolo 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 5.000,00 ed alla chiusura immediata dell’esercizio o alla cessazione dell’attività.
2. Chiunque esercita l’attività senza la presentazione della SCIA di cui all’articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 ed alla sospensione con divieto di prosecuzione dell’attività.
3. Chiunque esercita l’attività senza la designazione del responsabile tecnico di all’articolo 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00.
4. Chiunque esercita l’attività in assenza del responsabile tecnico di cui all’articolo 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.
5. Chiunque esercita l’attività in forma ambulante o di posteggio, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.
6. Chiunque omette di esporre copia della SCIA nel locale destinato all'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 750,00.
7. Chiunque omette di esporre le tariffe professionali di cui all’articolo 4, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
8. Per ogni violazione del regolamento comunale di cui all’articolo 7, si applica la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 5.000,00.
9. L'applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza del comune nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Il comune introita i relativi proventi.
10. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.