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Legge regionale 3 giugno 2013, n. 29

Norme in materia di attività di acconciatore

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 giugno 2013

Art. 8
- Vigilanza, diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività
1. L'attività di vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore è esercitata dal comune territorialmente competente, fatte salve le competenze delle aziende sanitarie locali in materia igienico-sanitaria e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
2. Qualora l’attività di acconciatore sia svolta in assenza dei requisiti igienico-sanitari previsti o di altro requisito necessario per l’esercizio dell’attività previsto dalla presente legge, dalla legge statale o dal regolamento comunale, il comune diffida l’interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio e dispone eventualmente la sospensione dell’attività fino all’avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.
3. Se l’interessato non provvede nei termini assegnati, il comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività. Qualora l’interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell’esercizio, cessazione o sospensione dell’attività, il comune, previa diffida, può provvedere all’esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell’apposizione dei sigilli.
4. In caso di sospensione volontaria di cui all’articolo 3, la prosecuzione dell’attività è vietata, con cessazione della stessa, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio.
5. La prosecuzione dell'attività è altresì vietata, con cessazione della stessa, nel caso in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi e ad un anno nel caso di attività artigiana svolta ai sensi della l.r. 53/2008 , ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.