Legge regionale 3 giugno 2013, n. 29
Norme in materia di attività di acconciatore
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 giugno 2013
Art. 7
- Regolamento comunale
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alle norme legislative statali e regionali vigenti in materia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.