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Legge regionale 3 giugno 2013, n. 29

Norme in materia di attività di acconciatore

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 giugno 2013

Art. 7
- Regolamento comunale
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alle norme legislative statali e regionali vigenti in materia.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.