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Legge regionale 3 giugno 2013, n. 29

Norme in materia di attività di acconciatore

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 giugno 2013

Art. 2
- Abilitazione professionale
1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, in qualunque forma esercitata, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, e 4, Sito esternodella l. 174/2005 .
2. L’attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri stati membri dell’Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell’ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.