Legge regionale 3 giugno 2013, n. 29
Norme in materia di attività di acconciatore
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 giugno 2013
Art. 10
- Norme transitorie
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno la qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3 della l. 174/2005 .
2. Possono sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, della l. 174/2005 , i soggetti che alla data entrata in vigore dell’articolo 15 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno) hanno maturato i seguenti requisiti professionali:
a) attività lavorativa svolta in qualità di socio, dipendente o collaboratore presso un’impresa di acconciatore per un periodo non inferiore a tre anni;
b) attività lavorativa svolta con contratto di apprendistato presso un’impresa di acconciatore per la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria.
3. Le imprese che all’entrata in vigore della presente legge già svolgono l’attività di acconciatore comunicano al SUAP, entro novanta giorni, il nominativo del responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale, come previsto dall’articolo 5.
4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 6, definisce le modalità di gestione dei corsi di qualificazione in itinere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.